Art. 5 
 
 
                  Nazionalita' italiana delle opere 
 
  1. La nazionalita' italiana delle opere  cinematografiche  e  delle
opere  audiovisive  e'  attribuita  prendendo  in  considerazione   i
seguenti parametri: 
  a) nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione  europea  del
regista,  dell'autore  del  soggetto,  dello   sceneggiatore,   della
maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti  secondari,
dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio,  dell'autore
della musica, dello scenografo,  del  costumista,  dell'autore  della
grafica; 
  b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in  lingua
italiana  o  in  dialetti  italiani;  nel  caso  di  opere   italiane
ambientate, anche in parte, in  regioni  italiane  in  cui  risiedono
minoranze linguistiche individuate dall'articolo  2  della  legge  15
dicembre 1999, n.  482,  o  nelle  quali  siano  presenti  personaggi
provenienti  dalle  medesime  regioni,  le   relative   lingue   sono
equiparate, ai fini e per gli  effetti  della  presente  legge,  alla
lingua italiana; 
  c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti
e sottoposti a tassazione in Italia; 
  d) riprese effettuate principalmente in Italia; 
  e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia; 
  f) post-produzione svolta principalmente in Italia. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  definite   le
disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini
della nazionalita' italiana, il  valore  di  ciascuno  dei  parametri
indicati nel comma 1.  Con  tale  decreto,  da  adottare  sentito  il
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo
11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono altresi'  stabilite  la  soglia  minima  di  punteggio,
nonche'  le  procedure  per  conseguire   il   riconoscimento   della
nazionalita' italiana dell'opera, tenendo  conto  delle  specificita'
tecniche  delle  singole  tipologie  di  opere,   di   finzione,   di
documentario o di animazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  15
          dicembre 1999, n. 482 (Norme in  materia  di  tutela  delle
          minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. In attuazione dell'articolo 6 della  Costituzione  e
          in  armonia  con  i  principi  generali   stabiliti   dagli
          organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la
          lingua e la cultura delle popolazioni  albanesi,  catalane,
          germaniche, greche, slovene e croate e di  quelle  parlanti
          il francese, il franco-provenzale, il friulano, il  ladino,
          l'occitano e il sardo.".