Art. 5 
 
 
                Livelli ulteriori di semplificazione 
 
  1. Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i  regimi
amministrativi di  loro  competenza,  fermi  restando  i  livelli  di
semplificazione e le garanzie  assicurate  ai  privati  dal  presente
decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.