Art. 5 Garanzia dello Stato 1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1. 4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.