(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
    1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e  i
provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di   particolare
importanza politica, amministrativa o economica  e  per  i  quali  e'
richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i  programmi,  gli
atti,  i  provvedimenti  amministrativi   connessi   alle   direttive
carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali  in
ambito comunitario ed internazionale. 
    2. Nelle ipotesi di cui al comma  precedente,  il  Ministro  puo'
avocare alla  propria  firma  singoli  atti  compresi  nelle  materie
delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni   parlamentari
scritte ed orali.