Art. 5 
 
 
             Effetti giuridici e spese di pubblicazione 
 
  1. Gli effetti  giuridici  che  il  presente  decreto  o  le  norme
processuali vigenti annettono alla  data  di  pubblicazione  al  fine
della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita'
obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria
ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono
prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente decreto. 
  2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli  avvisi  e  dei
bandi   di   gara   sono   rimborsate   alla   stazione    appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione. 
  3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite  le
modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara  relativi
agli appalti di lavori di importo  inferiore  a  euro  500.000  e  di
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all'art.
35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2  lettere  b)  e  c),  del
codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni  di
cui all'art. 36, comma 9 del codice.