Art. 5 
 
                    Piano nazionale di emergenza 
 
  1. Il Piano  nazionale  di  emergenza,  di  cui  all'allegato  III,
predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera  i)  del  decreto
legislativo n. 214/2005, individua le  azioni  da  intraprendere  nel
territorio nazionale  in  caso  di  presenza  sospetta  o  confermata
dell'organismo  specificato,  come  prescritto  dalla  decisione   di
esecuzione 2015/2417/UE. 
  2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche: 
    a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti in tali
azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; 
    b) uno o piu' laboratori specificamente approvati  per  l'analisi
dell'organismo specificato; 
    c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra gli organismi
coinvolti,  il  Servizio  fitosanitario  nazionale,   gli   operatori
professionali interessati e il pubblico; 
    d) i protocolli che descrivono  i  metodi  di  esame  visivo,  di
campionamento e delle prove di laboratorio; 
    e) le modalita'  di  formazione  del  personale  degli  organismi
coinvolti in tali azioni. 
  3. Le risorse minime da mettere a disposizione e le  procedure  per
rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza  confermata
o sospetta dell'organismo specificato. 
  4.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale  valuta  e  sottopone   a
revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessita'. 
  5. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione, a
sua richiesta, il Piano nazionale di emergenza.