Art. 5 
 
           Incremento del fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 1264 dell'art. 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.». 
              - Si riporta il comma 200 dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».