Art. 5 Attivita' delle conferenze regionali 1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e' istituita la conferenza regionale prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. La conferenza regionale di cui al comma 1: a) esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2; b) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.