Art. 5 
 
 
          Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti 
 
  1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli
obblighi di cui  all'art.  4  del  presente  decreto  possono  essere
eseguiti: 
  a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle societa'
da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1,  comma  34,
della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni; 
  b) mediante azioni  delle  imprese  di  distribuzione  dell'energia
elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; 
  c) da soggetti sia pubblici che privati che, per  tutta  la  durata
della vita utile dell'intervento presentato, sono in  possesso  della
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o  hanno  nominato  un
esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI
11339, o sono in possesso di  un  sistema  di  gestione  dell'energia
certificato in conformita' alla norma ISO 50001. Nel caso in  cui  il
soggetto  titolare  del  progetto  e  il  soggetto   proponente   non
coincidano, tale certificazione e' richiesta  per  il  solo  soggetto
proponente. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 4,  i  Certificati  Bianchi  sono
riconosciuti dal GSE  al  soggetto  titolare  del  progetto  mediante
stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3. 
  3. Lo schema di contratto tipo e'  approvato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico su proposta del GSE  ed  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  del  GSE  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto. 
  4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al  comma
2, il soggetto titolare puo' espressamente chiedere il riconoscimento
dei Certificati  Bianchi  direttamente  e  univocamente  in  capo  al
soggetto proponente, in qualita' di soggetto delegato  e  nei  limiti
della delega. In tal caso, il contratto e' sottoscritto da entrambi i
soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento  di  tutti
gli obblighi derivanti dal presente  decreto,  secondo  le  modalita'
stabilite dal contratto medesimo.