Art. 5 Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti 1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere eseguiti: a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle societa' da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni; b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; c) da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione e' richiesta per il solo soggetto proponente. 2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3. 3. Lo schema di contratto tipo e' approvato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE ed e' pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare puo' espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualita' di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto e' sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalita' stabilite dal contratto medesimo.