Art. 5 
 
Modifiche agli articoli 4 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e  3
               dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono
apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «lettere  a),  b),
d) ed e)» e' sostituita dalla seguente «lettere a),  b),  c),  d)  ed
e)». 
  2. All'ordinanza n.  20  del  7  aprile  2017,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la lettera b) dell'art. 3, comma 6, e' integralmente  sostituita
dalla seguente: «dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente  comma:
"1- bis In alternativa al rimborso mensile  di  cui  al  comma  1  il
beneficiario puo' optare per un contributo  una  tantum  determinato,
sulla base della superficie  dell'edificio  danneggiato  o  distrutto
indicata nella perizia asseverata,  nell'importo  omnicomprensivo  di
euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente  periodo  viene
erogato in un'unica  soluzione  e  la  sua  erogazione  esclude,  per
l'intera durata del contratto di locazione, la possibilita' di fruire
dei rimborsi previsti dal comma 1. Le  spese  tecniche  nella  misura
stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in
cui si benefici del contributo una tantum.»; 
  b) all'art. 4, comma 4, le parole «, di cui  uno  con  funzioni  di
titolare dell'ufficio», contenute nella lettera a) del secondo  comma
del novellato art. 4 dell'ordinanza commissariale  n.  15  del  2017,
sono soppresse.