Art. 5 Modifiche agli articoli 4 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3 dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «lettere a), b), d) ed e)» e' sostituita dalla seguente «lettere a), b), c), d) ed e)». 2. All'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) dell'art. 3, comma 6, e' integralmente sostituita dalla seguente: «dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: "1- bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario puo' optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente periodo viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilita' di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.»; b) all'art. 4, comma 4, le parole «, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio», contenute nella lettera a) del secondo comma del novellato art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 15 del 2017, sono soppresse.