Art. 5 Disposizione finanziaria 1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonche' a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalita' e nei limiti di spesa ivi indicati. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00); b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l'anno 2018. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00); b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018. 6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario: a) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonche' alle assunzioni effettuate, nell'anno 2016, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti da ciascuna delle regioni, delle province o dei comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo art. 3 e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vicecommissari; b) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonche' alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti da ciascuna delle regioni, delle province o dei comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo art. 3 e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vicecommissari; c) i dati relativi ai comandi ed i distacchi disposti nonche' alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dal precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate dall'art. 2 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vicecommissari; d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e 5 e secondo le percentuali determinate dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vicecommissari. 7. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di regione - Vicecommissario provvede: a) ad aggiornare i dati gia' trasmessi al Commissario straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonche' nel trimestre precedente; b) a comunicare i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo; c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla lettera d) del comma 6 del presente articolo.