(( Art. 5-ter 
 
Definizione delle procedure di ristoro dei  soggetti  danneggiati  da
  trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie 
 
  1. Al fine di definire le  procedure  finalizzate  al  ristoro  dei
soggetti  danneggiati  da  trasfusioni   con   sangue   infetto,   da
somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni
obbligatorie, il  Ministero  della  salute,  per  le  esigenze  della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure, e' autorizzato ad avvalersi  di  un  contingente  fino  a venti
unita' di personale appartenente all'area III del comparto  Ministeri
in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  da  individuare  prioritariamente  tra
quello in possesso di  professionalita'  giuridico-amministrativa  ed
economico-contabile. 
  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di  euro  359.000
per l'anno 2017 e di euro 1.076.000  per  l'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  361,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2008): 
              «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
              361. Per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.».