(( Art. 5-quater Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica. ))
Riferimenti normativi - Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.