Art. 5 Criteri per l'ordinamento delle famiglie 1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l'ordine di seguito indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche: a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo; b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) e' cosi' attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 240. A parita' di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all'eta' del componente piu' anziano.