Art. 5 
 
 
                 Benefici fiscali e semplificazioni 
 
  1. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti
tipologie di agevolazioni: 
  a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di  protocolli
e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,  e
regimi procedimentali speciali,  recanti  accelerazione  dei  termini
procedimentali ed adempimenti semplificati  rispetto  a  procedure  e
regimi  previsti   dalla   normativa   regolamentare   ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,
se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; 
  b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste  nel  Piano  di
sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4,  comma  5,  alle
condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi
della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle  disposizioni  vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28
dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo,  per
ciascun  progetto  di  investimento,  di  50  milioni  di  euro.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208. 
  3. Il riconoscimento delle tipologie  di  agevolazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: 
  a) le imprese  beneficiarie  devono  mantenere  la  loro  attivita'
nell'area ZES per almeno ((  sette  ))  anni  dopo  il  completamento
dell'investimento oggetto delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  dei
benefici concessi e goduti; 
  b)  le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in   stato   di
liquidazione o di scioglimento. 
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel  rispetto  di
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di  quanto  disposto
dall'articolo  14;  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  11  del
medesimo  Regolamento  provvede  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, o il Ministro delegato per la coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in  25  milioni
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2  milioni  di
euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo  Sviluppo  e  la  Coesione  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147.  Le
risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla  quota  delle
risorse  destinata  a  sostenere  interventi  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 4, comma 4. 
  6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,  con  cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  al
Ministro delegato per la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
sull'andamento delle  attivita'  e  sull'efficacia  delle  misure  di
incentivazione concesse, avvalendosi  di  un  piano  di  monitoraggio
concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui  all'articolo
4,  comma  6,  sulla  base  di  indicatori  di  avanzamento   fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 28 gennaio  1994,  n.  84  recante  riordino
          della legislazione in materia portuale e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1999. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18  e  20  del
          decreto  legislativo  4  agosto  2016,   n.   169   recante
          riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
          disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui  alla
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, in  attuazione  dell'articolo
          8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 18 (Introduzione dell'articolo 15-bis alla  legge
          28 gennaio 1994, n. 84). -  1.  Dopo  l'articolo  15  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: 
              «Art.  15-bis  (Sportello  unico  amministrativo).  -1.
          Presso la AdSP  opera  lo  Sportello  Unico  Amministrativo
          (SUA) che,  per  tutti  i  procedimenti  amministrativi  ed
          autorizzativi  concernenti  le  attivita'  economiche,   ad
          eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale
          e dei controlli e la sicurezza, svolge  funzione  unica  di
          front office rispetto ai soggetti deputati  ad  operare  in
          porto.». 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  adotta  il  regolamento   attuativo   dello
          Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma  1
          del  presente  articolo,  per  disciplinare   le   relative
          modalita' organizzative e di funzionamento.». 
              «Art. 20 (Sportello unico doganale e dei controlli).  -
          1. Allo sportello unico doganale  di  cui  all'articolo  4,
          comma 57, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  sono
          attribuiti, altresi', la  competenza  nonche'  i  controlli
          relativi a tutti gli  adempimenti  connessi  all'entrata  e
          uscita delle merci  nel  o  dal  territorio  nazionale.  Il
          coordinamento  si  applica,  oltre  che  sui   procedimenti
          derivanti  dall'applicazione  delle  norme  unionali   gia'
          previsti dal predetto sportello unico  doganale,  anche  su
          quelli disposti da altre  Amministrazioni  o  organi  dello
          Stato.  I  controlli,  ad  esclusione  di  quelli  disposti
          dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli  organi
          competenti per la sicurezza dello Stato e  dalle  forze  di
          polizia,  sono  coordinati  dall'ufficio  doganale   e   si
          eseguono   contemporaneamente   e   nello   stesso   luogo.
          Conseguentemente  il  predetto  sportello  unico   doganale
          assume la denominazione di «Sportello unico doganale e  dei
          controlli». 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  i  Ministeri  interessati,  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
          lo svolgimento dei compiti  di  cui  al  comma  1,  di  cui
          l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano
          controlli sulle merci presentate  in  dogana  concludono  i
          rispettivi procedimenti di competenza entro il  termine  di
          un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per  il
          controllo fisico delle merci. I suddetti termini  decorrono
          dal momento in cui le amministrazioni dispongono  di  tutti
          gli elementi informativi e sono soddisfatte  le  condizioni
          previste dalla normativa vigente  per  l'effettuazione  dei
          controlli. Quando i controlli  richiedono  accertamenti  di
          natura tecnica o prelevamento di campioni  si  applicano  i
          termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione
          europea o dai protocolli di settore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 98,  della
          legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 final del  16  settembre  2014,  come
          modificata  dalla  decisione  C(2016)5938  final   del   23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»