Art. 5 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e  successive  modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25,  26,  28,  29,
29-ter, 29-quater, 29-quinquies,  29-sexies,  29-septies,  29-octies,
29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58,  59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,  106,  107,  108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225,
230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; 
    decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 10 agosto 2012, n. 161; 
    decreto  legislativo  18  aprile  2006,   n.   50,   utilizzabili
esclusivamente per la realizzazione di interventi  di  regimazione  e
ripristino del regolare deflusso delle acque, nonche'  di  ripristino
delle infrastrutture pubbliche danneggiate: 
      a)  art.  21,  allo  scopo  di  autorizzare  le  procedure   di
affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 
      b) articoli 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76  e  98,  allo  scopo  di
consentire  la  semplificazione  della  procedura  di  affidamento  e
l'adeguamento della relativa tempistica alle  esigenze  del  contesto
emergenziale; la deroga all'art. 36, in  particolare,  e'  consentita
nei limiti di € 400.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita
alle tempistiche e modalita' delle  comunicazioni  ivi  previste,  da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
      c) art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di  beni  e
servizi  omogenei  e  analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
      d) articoli 37 e 38, allo  scopo  di  consentire  di  procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori,  servizi  e
forniture  di  qualsiasi  importo  in  assenza  del  possesso   della
qualificazione  ivi  prevista  e  del  ricorso   alle   Centrali   di
committenza; 
      e)  articoli  40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di
comunicazione differenti da quelli  elettronici,  ove  le  condizioni
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 
      f) articoli 60, 61, 63 e  85,  allo  scopo  di  semplificare  e
accelerare la procedura per la scelta del contraente; 
      g) art. 95, allo scopo di consentire di ricorrere  al  criterio
del prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste  dalla
norma; 
      h)  art.  31,  allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente
necessario, l'individuazione del responsabile unico del  procedimento
(RUP) tra soggetti idonei estranei agli  enti  appaltanti,  ancorche'
dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti  pubblici,  in  caso  di
assenza  o  insufficienza  di  personale  interno  in  possesso   dei
requisiti    necessari    all'espletamento    degli    incarichi    e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
      i)  art.  24,   allo   scopo   di   autorizzare   l'affidamento
dell'incarico di progettazione  a  professionisti  estranei  all'ente
appaltante, in caso di assenza o insufficienza di  personale  interno
in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
      j)  articoli  25,  26  e  27,  allo  scopo  di  autorizzare  la
semplificazione e  l'accelerazione  della  procedura  concernente  la
valutazione  dell'interesse  archeologico  e  le  fasi  di   verifica
preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione  dei   relativi
progetti; 
      k) art. 157, allo scopo di consentire l'adozione  di  procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e di coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  in
relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro  i
limiti stabiliti dalla presente ordinanza; 
      l) art. 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,
allo scopo di derogare ai tempi: 
      a) in base ai quali, decorso il periodo di durata del  deposito
intermedio indicato nel piano di utilizzo o  nella  dichiarazione  di
utilizzo per cantieri di piccole dimensioni, viene meno la  qualifica
di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate (art. 5); 
      b) per la dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7); 
      c) per aggiornare il piano di utilizzo (art. 15); 
    decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001,
articoli da 27 a 41; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, per la durata dello stato di emergenza,  ove  ricorrano  i
presupposti, delle procedure di  cui  agli  articoli  63  e  163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture.  A  tal  fine,  per
quanto riguarda le procedure in somma urgenza,  allo  scopo  di  dare
priorita'  alla  realizzazione   degli   interventi   rispetto   agli
adempimenti amministrativi, il termine per la redazione della perizia
giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 e il  termine  per  il
controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art.
163  decorre  dall'ordinanza  di   approvazione   del   Piano   degli
interventi.