Art. 5 Deroghe 1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161; decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di interventi di regimazione e ripristino del regolare deflusso delle acque, nonche' di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate: a) art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; b) articoli 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, in particolare, e' consentita nei limiti di € 400.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; c) art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; f) articoli 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; g) art. 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; h) art. 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; i) art. 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; j) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; k) art. 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza; l) art. 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6; decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, allo scopo di derogare ai tempi: a) in base ai quali, decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate (art. 5); b) per la dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7); c) per aggiornare il piano di utilizzo (art. 15); decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, articoli da 27 a 41; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine, per quanto riguarda le procedure in somma urgenza, allo scopo di dare priorita' alla realizzazione degli interventi rispetto agli adempimenti amministrativi, il termine per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 e il termine per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 decorre dall'ordinanza di approvazione del Piano degli interventi.