Art. 5 Gruppo di Lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi» 1. E' istituito presso la Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute il gruppo di lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti biocidi», composto da: a. due rappresentanti, e relativi sostituti, della Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, di cui uno esercita le funzioni di rappresentante italiano del «Forum ECHA - sottogruppo BPR»; b. un esperto in sorveglianza e analisi dei dati degli incidenti derivanti da esposizioni pericolose con esito di intossicazione, e relativo sostituto, designati dalla Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute; c. un rappresentante, e relativo sostituto, della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorita' competente in materia REACH e CLP. La designazione dei rappresentanti deve garantire il raccordo con le attivita' svolte dai rappresentanti italiani in seno al Forum ECHA; d. tre rappresentati, e relativi sostituti, designati dalla Conferenza delle regioni e le province autonome nell'ambito del gruppo tecnico di cui al paragrafo 4 dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285. 2. All'istituzione e al funzionamento del Gruppo di lavoro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del predetto Gruppo di lavoro non e' corrisposto alcun emolumento o indennita' o rimborso spese.