Art. 5 
 
 
                          Gruppo di Lavoro 
             «Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi» 
 
  1. E' istituito presso la Direzione generale dei Dispositivi medici
e del servizio farmaceutico del Ministero della salute il  gruppo  di
lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti biocidi», composto da: 
    a. due rappresentanti,  e  relativi  sostituti,  della  Direzione
generale dei Dispositivi  medici  e  del  servizio  farmaceutico  del
Ministero  della  salute,  di  cui  uno  esercita  le   funzioni   di
rappresentante italiano del «Forum ECHA - sottogruppo BPR»; 
    b. un esperto in sorveglianza e analisi dei dati degli  incidenti
derivanti da esposizioni pericolose con esito  di  intossicazione,  e
relativo  sostituto,   designati   dalla   Direzione   generale   dei
Dispositivi medici e del servizio farmaceutico  del  Ministero  della
salute; 
    c. un  rappresentante,  e  relativo  sostituto,  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute,  che
esercita le funzioni di Autorita' competente in materia REACH e  CLP.
La designazione dei rappresentanti deve garantire il raccordo con  le
attivita' svolte dai rappresentanti italiani in seno al Forum ECHA; 
    d. tre  rappresentati,  e  relativi  sostituti,  designati  dalla
Conferenza delle regioni  e  le  province  autonome  nell'ambito  del
gruppo tecnico di cui al paragrafo 4 dell'accordo tra il Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre
2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente  il  sistema  dei  controlli
ufficiali  e  relative  linee  di  indirizzo  per  l'attuazione   del
regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 7 dicembre 2009, n. 285. 
  2. All'istituzione e al funzionamento del Gruppo di lavoro  di  cui
al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti
del predetto Gruppo di lavoro non e' corrisposto alcun  emolumento  o
indennita' o rimborso spese.