(( Art. 5-bis 
 
Modifica all'articolo 39-quater del decreto  legislativo  26  ottobre
                            1995, n. 504 
 
  1. All'articolo  39-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4. Il termine per la conclusione  dei  procedimenti,  che  decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal  fabbricante
o  dall'importatore,  e'  di  quarantacinque   giorni   sia   per   i
procedimenti di cui al comma 1 che per  i  provvedimenti  di  cui  al
comma 2». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  39-quater  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39-quater. Tariffe di vendita 
              1.  L'inserimento  di  ciascun  prodotto  di  cui  agli
          articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe  di
          vendita risultanti dalle tabelle di  ripartizione  previste
          dall'articolo 39-quinquies e' stabilito  con  provvedimento
          del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
          Stato. 
              2. I prezzi  di  vendita  al  pubblico  e  le  relative
          variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti
          dai fabbricanti e  dagli  importatori.  Le  richieste  sono
          corredate, in relazione ai volumi  di  vendita  di  ciascun
          prodotto,  da  una  scheda  rappresentativa  degli  effetti
          economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. 
              3. La vendita al pubblico delle  sigarette  e'  ammessa
          esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o  venti
          pezzi. 
              4. Il termine per la conclusione dei procedimenti,  che
          decorre  dalla  data   di   ricevimento   della   richiesta
          presentata  dal  fabbricante  o  dall'importatore,  e'   di
          quarantacinque giorni sia per  i  procedimenti  di  cui  al
          comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2. 
              5.".