(( Art. 5-septies 
 
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per  l'emersione
                   di redditi prodotti all'estero 
 
  1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti  e
sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli
obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o
che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore
delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di
imposte, sanzioni e interessi. 
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed
alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa
in via continuativa. 
  3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino  al  31
luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto
entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito
in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il
pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata. 
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l'attuazione  delle
norme di cui ai commi precedenti. 
  6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme
gia' oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori): 
              "Art. 4. Dichiarazione annuale per gli  investimenti  e
          le attivita' 
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
          di natura finanziaria,  suscettibili  di  produrre  redditi
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi  di
          dichiarazione i soggetti indicati  nel  precedente  periodo
          che, pur non essendo possessori diretti degli  investimenti
          esteri e delle  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
          siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  2,   lettera   pp),   e
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, e successive modificazioni. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
          del 1986: 
              "Art. 6. Classificazione dei redditi 
              1. I singoli redditi sono classificati  nelle  seguenti
          categorie: 
              a) redditi fondiari; 
              b) redditi di capitale; 
              c) redditi di lavoro dipendente; 
              d) redditi di lavoro autonomo; 
              e) redditi di impresa; 
              f) redditi diversi. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1997,   n.   241   e   successive
          modificazioni (Norme di semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni) e successive modificazioni: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis). 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
              "Art. 43. (Termine per l'accertamento) 
              1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
          a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del  quinto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato entro  il  31  dicembre
          del  settimo  anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte." 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              "Art. 57. Termine per gli accertamenti 
              1.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli
          accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo  comma
          dell'articolo  55  devono  essere  notificati,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento  dell'imposta  a   norma   del   primo   comma
          dell'articolo  55  puo'  essere  notificato  entro  il   31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Nel caso di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza
          d'imposta   detraibile   risultante   dalla   dichiarazione
          annuale, se tra la data  di  notifica  della  richiesta  di
          documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data  della  loro
          consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
          il termine di decadenza, relativo agli anni in  cui  si  e'
          formata  l'eccedenza  detraibile  chiesta  a  rimborso,  e'
          differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
          il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          20  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              "Art. 20. Decadenza e prescrizione 
              1. L'atto di  contestazione  di  cui  all'articolo  16,
          ovvero l'atto di irrogazione, devono essere  notificati,  a
          pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o  nel
          diverso termine previsto  per  l'accertamento  dei  singoli
          tributi.  Entro  gli  stessi  termini  devono  essere  resi
          esecutivi i ruoli  nei  quali  sono  iscritte  le  sanzioni
          irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 
              Omissis.". 
              La legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni
          in materia di emersione  e  rientro  di  capitali  detenuti
          all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
          all'evasione   fiscale.   Disposizioni   in   materia    di
          autoriciclaggio" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre
          2014, n. 292. 
              Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20  novembre  2015,  n.  187
          recante  "Misure  urgenti  per  la  finanza  pubblica"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 227.