(( Art. 5-octies Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attivita' di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: "Art. 12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto."