(( Art. 5-octies 
 
Norma interpretativa dell'articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo
                             1997, n. 79 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, come sostituito dall'articolo  3,  comma  165,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti
dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di
incentivare le attivita'  di  cui  al  citato  comma  1,  per  essere
assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione
integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi  di
performance assegnati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140  (Misure
          urgenti per il riequilibrio della  finanza  pubblica)  come
          sostituito dall'articolo  3,  comma  165,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350: 
              "Art.   12.   Disposizioni   per    il    potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria  e  delle  attivita'   di
          contrasto dell'evasione fiscale 
              1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sulla
          base delle somme riscosse in via definitiva correlabili  ad
          attivita' di  controllo  fiscale,  dei  risparmi  di  spesa
          conseguenti  a  controlli  che   abbiano   determinato   il
          disconoscimento in via definitiva di richieste di  rimborsi
          o di crediti d'imposta, delle maggiori  entrate  realizzate
          con la vendita degli immobili  dello  Stato  effettuata  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 99, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa  per
          interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
          bilancio e connessi con la gestione della tesoreria  e  del
          debito  pubblico  e  con  l'attivita'  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'andamento della finanza  pubblica  e  dei
          flussi di bilancio per  il  perseguimento  degli  obiettivi
          programmatici, determina  con  proprio  decreto  le  misure
          percentuali da applicare su ciascuna di tali  risorse,  per
          l'amministrazione economica e  per  quella  finanziaria  in
          relazione a quelle di rispettiva competenza, per  gli  anni
          2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2  e  per  il
          potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
          in misura tale  da  garantire  la  neutralita'  finanziaria
          rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006,
          le predette  percentuali  sono  determinate  ogni  anno  in
          misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello
          di risorse non superiore a quello assegnato  per  il  2004,
          ridotto del 10 per cento. 
              2. Le somme derivanti dall'applicazione  del  comma  1,
          secondo modalita' determinate con il decreto ivi  indicato,
          affluiscono  ad  appositi  fondi  destinati  al   personale
          dell'Amministrazione economica e  finanziaria  in  servizio
          presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui  al  citato
          comma che hanno conseguito gli obiettivi  di  produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione integrativa sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' di erogazione dei fondi determinando  le  risorse
          finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici  in
          relazione all'apporto recato  dagli  Uffici  medesimi  alle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
          della specificita' dei compiti e  delle  funzioni  inerenti
          alle esigenze operative  dell'amministrazione  finanziaria,
          vengono individuate, sentite le  organizzazioni  sindacali,
          le modalita' e i criteri di  conferimento  delle  eventuali
          reggenze degli uffici di livello dirigenziale non  generale
          e definiti i relativi aspetti  retributivi  in  conformita'
          con  la  disciplina  introdotta  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
          stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni  per
          il  conferimento  delle  reggenze,  per  motivate  esigenze
          funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
          funzionali nona  e  ottava,  in  assenza  di  personale  di
          qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 
              4. All'onere derivante dal presente articolo,  valutato
          in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in  lire  77  miliardi
          per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno  1999,  si
          provvede con quota parte del maggior gettito derivante  dal
          presente decreto."