Art. 5 
 
 
                      Finalita' del trattamento 
 
  1. L'AIFA si impegna ad utilizzare  le  informazioni  tratte  dalle
fatture elettroniche messe a disposizione dal Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui al presente decreto, solo  ed  esclusivamente
per le finalita' di cui all'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, nonche' al trattamento e conservazione delle stesse  informazioni
nel quadro delle misure di cui agli articoli da 31 a 36  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. La Ragioneria generale dello Stato si impegna a  trasmettere  ad
AIFA le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di
farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario ai fini di cui
al precedente comma nonche' a trattare  i  dati  personali  contenuti
nelle predette fatture elettroniche soltanto per lo svolgimento delle
funzioni di interscambio previste dal presente decreto e per il tempo
strettamente necessario al compimento delle stesse.