Art. 5 
 
                       Certezza dell'utilizzo 
 
  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  b),
il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato  dal  momento
della produzione del  residuo  fino  al  momento  dell'impiego  dello
stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno
per quanto di propria competenza, l'organizzazione e  la  continuita'
di un sistema  di  gestione,  ivi  incluse  le  fasi  di  deposito  e
trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione
e  l'utilizzazione  effettiva  del  sottoprodotto.  Fino  al  momento
dell'impiego del sottoprodotto, il  deposito  ed  il  trasporto  sono
effettuati nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  8.  Resta
ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,
in considerazione delle modalita'  di  deposito  o  di  gestione  dei
materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il
fatto di disfarsi degli stessi. 
  2. Fatti salvi gli accertamenti  delle  specifiche  circostanze  di
fatto, da valutare  caso  per  caso,  la  certezza  dell'utilizzo  e'
dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative  del  ciclo  di
produzione, delle caratteristiche, o  della  documentazione  relative
alle attivita' dalle quali originano  i  materiali  impiegati  ed  al
processo di destinazione, valutando, in  particolare,  la  congruita'
tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare
e l'utilizzo previsto per gli stessi. 
  3.  La  certezza  dell'utilizzo  di  un  residuo  in  un  ciclo  di
produzione diverso da quello  da  cui  e'  originato  presuppone  che
l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia
individuato o individuabile gia' al momento  della  produzione  dello
stesso. 
  4. Ai fini di  cui  al  comma  3,  costituisce  elemento  di  prova
l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore  del
residuo, eventuali intermediari e  gli  utilizzatori,  dai  quali  si
evincano le informazioni relative alle caratteristiche  tecniche  dei
sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle  condizioni
della cessione che  devono  risultare  vantaggiose  e  assicurare  la
produzione di una utilita' economica o di altro tipo. 
  5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito
della certezza dell'utilizzo  e  l'intenzione  di  non  disfarsi  del
residuo sono dimostrati mediante la  predisposizione  di  una  scheda
tecnica  contenente  le   informazioni   indicate   all'allegato   2,
necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali
e'  previsto  l'impiego  e  l'individuazione  delle   caratteristiche
tecniche degli stessi, nonche'  del  settore  di  attivita'  o  della
tipologia di impianti idonei ad  utilizzarli.  Nella  scheda  tecnica
sono, altresi', indicate  tempistiche  e  modalita'  congrue  per  il
deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla  produzione
del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In  caso
di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione
del sottoprodotto, tali da comportare variazioni  delle  informazioni
rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. 
  6. Le schede tecniche sono numerate,  vidimate  e  gestite  con  le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa  sui  registri  IVA.
Gli  oneri  connessi  alla   tenuta   delle   schede   si   intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia  utilizzata  carta  formato
A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate,  senza
oneri  economici,  dalle   Camere   di   commercio   territorialmente
competenti.