Art. 5 Certezza dell'utilizzo 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi. 2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi. 3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso. 4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo. 5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. 6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.