Art. 5 Adesione agli organismi di gestione collettiva 1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. 2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione. 3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi idonei a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione per via elettronica.