(Statuto-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e  da
quattro   membri,   scelti   tra   personalita'   di   alto   profilo
tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti  ed
istituzioni pubbliche o private, nominati con  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato
dalla Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province
Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con
funzioni  consultive,  il  Direttore  generale.  Alle  riunioni   del
Consiglio di amministrazione assiste il magistrato  della  Corte  dei
conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  2. Il Consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo  e
programmazione generale dell'attivita'  dell'Ente.  Il  Consiglio  di
amministrazione, anche tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti  dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: 
    a) delibera, su proposta del  Direttore  generale,  la  dotazione
organica e il Piano triennale del fabbisogno  del  personale  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
all'articolo 15 del  presente  Statuto,  in  coerenza  con  il  Piano
triennale di attivita' di cui all'articolo 10 dello  Statuto  stesso,
previo confronto con le organizzazioni sindacali; 
    b) delibera la direttiva generale per l'azione  amministrativa  e
la gestione,  contenente  l'individuazione  e  la  definizione  degli
obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base  dei
quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente
normativa; 
    c) delibera, su proposta del Presidente, il  Piano  triennale  di
attivita' e  gli  aggiornamenti  annuali  individuati  dal  Consiglio
scientifico; 
    d) delibera, su proposta del Direttore generale, il  bilancio  di
previsione,  il   rendiconto   generale   e   il   provvedimento   di
assestamento; 
    e) delibera in  ordine  alla  partecipazione  a  societa',  enti,
consorzi, associazioni e fondazioni  in  conformita'  alla  normativa
vigente; 
    f) adotta, su  conforme  avviso  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore  generale,  gli
indirizzi per la gestione del  patrimonio  immobiliare  nel  rispetto
della normativa vigente; 
    g)  delibera  lo  Statuto,  i  regolamenti  di  organizzazione  e
funzionamento e di  amministrazione  e  contabilita'  e  le  relative
modifiche  e  ogni  altro  regolamento  dell'Ente  su  proposta   del
Direttore generale; 
    h) puo' deliberare, in relazione  allo  sviluppo  degli  scenari,
delle esigenze e  delle  opportunita'  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito  nazionale,
europeo  e  internazionale,  nell'ambito  del  Piano   triennale   di
attivita'  e  degli  aggiornamenti  annuali,  sentito  il   Consiglio
scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti,  verificata
la compatibilita' finanziaria,  secondo  le  modalita'  indicate  nel
regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA; 
    i)  approva,  sentito  il  Consiglio  scientifico,  un   apposito
regolamento finalizzato  a  disciplinare  la  gestione,  ispirata  al
principio della  ottimizzazione  dei  costi,  e  l'attribuzione  alle
singole sedi,  delle  aziende  di  cui  si  avvale  il  CREA  per  lo
svolgimento delle attivita' istituzionali; 
    l) individua il datore  di  lavoro  in  materia  di  sicurezza  e
prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti  previsti
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
  3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro  anni;  i
componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il  compenso  dei
componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  determinato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.