Art. 5 Consiglio nazionale 1. Il consiglio nazionale e' composto da: a) il presidente del CIP, che lo presiede; b) i presidenti delle FSP e delle FSNP; c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive di riferimento; e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome; f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali; g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attivita' paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica; h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP; i) un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche. 2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI. 3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attivita' paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto. 4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. 5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato. 6. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresi', senza diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.