Art. 5 
 
 
                         Consiglio nazionale 
 
  1. Il consiglio nazionale e' composto da: 
  a) il presidente del CIP, che lo presiede; 
  b) i presidenti delle FSP e delle FSNP; 
  c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC; 
  d) atleti e tecnici sportivi in  rappresentanza  delle  FSP,  delle
FSNP delle DSP e delle DSAP, a  condizione  che  non  abbiano  subito
sanzioni   di   sospensione   dall'attivita'   sportiva   conseguente
all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche
nelle attivita' sportive di riferimento; 
  e)  tre  membri  in  rappresentanza  delle  strutture  territoriali
regionali e delle province autonome; 
  f)  tre  membri  in  rappresentanza  delle  strutture  territoriali
provinciali; 
  g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione  sportiva,
di cui uno  in  rappresentanza  degli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI la cui attivita' paralimpica  sia  riconosciuta
dal CIP e uno in rappresentanza degli  enti  di  promozione  sportiva
paralimpica; 
  h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui  uno
in rappresentanza delle DSP; 
  i)  un  membro  in  rappresentanza  delle  associazioni  benemerite
paralimpiche. 
  2. Lo statuto regola  il  procedimento  elettorale  dei  componenti
elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1,  con
le medesime modalita'  previste  per  i  corrispondenti  procedimenti
elettorali di cui allo statuto del CONI. 
  3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b)  e  d)
del comma 1,  individuati  nell'ambito  degli  sport  rientranti  nel
programma dei Giochi paralimpici, devono  costituire  la  maggioranza
dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due
voti, in quanto rappresentanti di enti  che  svolgono  esclusivamente
attivita' paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno  diritto  ad  un
voto. 
  4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui  numero  deve
essere non inferiore al trenta per cento dei  componenti  di  cui  al
comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti  e  tecnici  componenti
degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP,  delle  DSP  e  delle
DSAP, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad
una  FSP,  FSNP,  DSP  e   DSAP.   Lo   statuto   garantisce   l'equa
rappresentanza di atlete e atleti. 
  5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera  d),  sono
eletti almeno due atleti, anche non in  attivita',  che  hanno  preso
parte ai Giochi paralimpici purche', alla data di  svolgimento  delle
elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli  ultimi  giochi
paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato. 
  6. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresi',  senza
diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto puo' prevedere la
partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in  materia
sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.