Art. 5 
 
 
        Identificazione dei minori stranieri non accompagnati 
 
  1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.
142, e' inserito il seguente: 
  «Art.   19-bis   (Identificazione   dei   minori   stranieri    non
accompagnati). - 1. Nel  momento  in  cui  il  minore  straniero  non
accompagnato e'  entrato  in  contatto  o  e'  stato  segnalato  alle
autorita' di polizia, ai servizi sociali o  ad  altri  rappresentanti
dell'ente  locale   o   all'autorita'   giudiziaria,   il   personale
qualificato della struttura di prima  accoglienza  svolge,  sotto  la
direzione dei servizi dell'ente locale competente e  coadiuvato,  ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni  con  comprovata  e
specifica esperienza nella tutela dei minori,  un  colloquio  con  il
minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a
far emergere ogni altro elemento utile alla sua  protezione,  secondo
la procedura stabilita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.  Al  colloquio  e'  garantita  la
presenza di un mediatore culturale. 
  2. Nei casi di  dubbi  fondati  relativi  all'eta'  dichiarata  dal
minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti.  In  ogni
caso, nelle  more  dell'esito  delle  procedure  di  identificazione,
l'accoglienza del minore e' garantita  dalle  apposite  strutture  di
prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,  ove
ne ricorrano i  presupposti,  le  disposizioni  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 
  3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata
dalle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  coadiuvate  da  mediatori
culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se  gia'
nominato, solo  dopo  che  e'  stata  garantita  allo  stesso  minore
un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio  circa
l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via  principale  attraverso
un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle
autorita' diplomatico-consolari.  L'intervento  della  rappresentanza
diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi  in  cui  il
presunto minore abbia espresso la  volonta'  di  chiedere  protezione
internazionale ovvero quando una  possibile  esigenza  di  protezione
internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal  comma  1.
Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora  da  esso  possano
derivare pericoli di  persecuzione  e  nei  casi  in  cui  il  minore
dichiari  di  non  volersi  avvalere  dell'intervento  dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le
opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine  di
accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
  4. Qualora permangano dubbi fondati in merito  all'eta'  dichiarata
da un minore straniero non accompagnato, la Procura della  Repubblica
presso  il  tribunale   per   i   minorenni   puo'   disporre   esami
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 
  5. Lo  straniero  e'  informato,  con  l'ausilio  di  un  mediatore
culturale, in una lingua che possa capire e  in  conformita'  al  suo
grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'
puo' essere determinata mediante l'ausilio di  esami  socio-sanitari,
del tipo di  esami  a  cui  deve  essere  sottoposto,  dei  possibili
risultati attesi e delle eventuali  conseguenze  di  tali  risultati,
nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a
tali esami. Tali informazioni devono  essere  fornite  altresi'  alla
persona che, anche temporaneamente, esercita i  poteri  tutelari  nei
confronti del presunto minore. 
  6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere  svolto  in
un  ambiente   idoneo   con   un   approccio   multidisciplinare   da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in  presenza
di  un  mediatore  culturale,  utilizzando  modalita'  meno  invasive
possibili   e   rispettose   dell'eta'   presunta,   del   sesso    e
dell'integrita' fisica e psichica della persona.  Non  devono  essere
eseguiti esami socio-sanitari  che  possano  compromettere  lo  stato
psico-fisico della persona. 
  7. Il risultato  dell'accertamento  socio-sanitario  e'  comunicato
allo straniero, in modo congruente  con  la  sua  eta',  con  la  sua
maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che
possa comprendere, all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e
all'autorita'  giudiziaria  che  ha  disposto  l'accertamento.  Nella
relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 
  8. Qualora, anche dopo l'accertamento  socio-sanitario,  permangano
dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge. 
  9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta'  e'  notificato  allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i  poteri  tutelari,  ove
nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai  sensi  degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.  In  caso  di
impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci  giorni;
ogni    procedimento    amministrativo    e    penale     conseguente
all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla  decisione.
Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia  ai
fini del completamento delle procedure di identificazione». 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
          n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1. 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4  marzo
          2014,  n.  24  (Attuazione  della   direttiva   2011/36/UE,
          relativa alla prevenzione e alla repressione  della  tratta
          di esseri  umani  e  alla  protezione  delle  vittime,  che
          sostituisce  la  decisione  quadro  2002/629/GAI),  e'   il
          seguente: 
              «Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta).  -
          1. I minori  non  accompagnati  vittime  di  tratta  devono
          essere adeguatamente informati sui  loro  diritti,  incluso
          l'eventuale accesso alla procedura di determinazione  della
          protezione internazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro degli affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro della  giustizia,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi  in  cui
          sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima  e
          l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
          rispetto del superiore interesse  del  minore,  si  procede
          alla determinazione dell'eta' dei minori  non  accompagnati
          vittime  di   tratta   anche   attraverso   una   procedura
          multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta  da
          personale specializzato e secondo procedure appropriate che
          tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
          etnica e  culturale  del  minore,  nonche',  se  del  caso,
          all'identificazione dei minori mediante  il  coinvolgimento
          delle   autorita'   diplomatiche.    Nelle    more    della
          determinazione dell'eta' e  dell'identificazione,  al  fine
          dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno  e  alla
          protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
          la medesima finalita' la minore eta'  dello  straniero  e',
          altresi',  presunta  nel   caso   in   cui   la   procedura
          multidisciplinare svolta  non  consenta  di  stabilire  con
          certezza l'eta' dello stesso.».