Art. 5 Assetto didattico 1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale e' caratterizzato: a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attivita' di tutorato e' svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente; b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale; c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti organizzati; e) dalla possibilita' di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, gia' dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; f) all'organizzazione per unita' di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita' acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione; g) dalla certificazione delle competenze che e' effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unita' di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonche' per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 1. - (Omissis). 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. (Omissis)». - Per l'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si veda nelle note all'art. 4. - Per il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si veda nelle note alle premesse.