Art. 5 
 
                   Funzioni e compiti dello Stato 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato: 
    a)  indirizza,  programma  e  coordina  la  progressiva  e   equa
estensione del Sistema integrato di educazione  e  di  istruzione  su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui  all'articolo  8  e  nei
limiti del Fondo di cui all'articolo 12; 
    b) assegna le risorse a carico del proprio  bilancio  nei  limiti
del Fondo di cui all'articolo 12; 
    c) promuove azioni  mirate  alla  formazione  del  personale  del
Sistema integrato di educazione e di  istruzione,  anche  nell'ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1,  comma  124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d)  definisce  i  criteri  di  monitoraggio  e   di   valutazione
dell'offerta  educativa  e  didattica  del   Sistema   integrato   di
educazione ed  istruzione,  d'intesa  con  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
    e) attiva, sentito il parere del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli  Enti  locali  secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e  50  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    f) per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l'infanzia sulla base  delle  Linee  guida  pedagogiche  proposte
dalla  Commissione  di  cui  all'articolo  10,  in  coerenza  con  le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 124, della citata legge 13
          luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi  alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.». 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  14  e  50  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 14  (Rapporti  tra  Stato,  regioni  e  autonomie
          locali). - 1. In attuazione  del  disposto  dell'art.  117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  lo  Stato
          disciplina   il   coordinamento   informatico   dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale,  dettando
          anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
          sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi  informatici  e
          dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
          dati e per l'accesso  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          amministrazioni medesime. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le   autonomie   locali
          promuovono le intese e gli accordi e  adottano,  attraverso
          la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
          un processo di digitalizzazione dell'azione  amministrativa
          coordinato e condiviso e per l'individuazione delle  regole
          tecniche  di  cui   all'art.   71.   L'AgID   assicura   il
          coordinamento  informatico  dell'amministrazione   statale,
          regionale e  locale,  con  la  finalita'  di  progettare  e
          monitorare l'evoluzione strategica del sistema  informativo
          della pubblica  amministrazione,  favorendo  l'adozione  di
          infrastrutture e standard che riducano  i  costi  sostenuti
          dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati. 
              2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
          a realizzare un processo  di  digitalizzazione  dell'azione
          amministrativa coordinato  e  condiviso  tra  le  autonomie
          locali. 
              2-ter. Le regioni e gli enti  locali  digitalizzano  la
          loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo  delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  per
          garantire servizi migliori ai  cittadini  e  alle  imprese,
          secondo le modalita' di cui al comma 2. 
              (Omissis).». 
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
          6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia  di
          protezione  dei  dati  personali,  e'  reso  accessibile  e
          fruibile alle altre amministrazioni quando  l'utilizzazione
          del dato sia necessaria  per  lo  svolgimento  dei  compiti
          istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
          a carico di  quest'ultima,  salvo  per  la  prestazione  di
          elaborazioni  aggiuntive;  e'  fatto  comunque   salvo   il
          disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei  sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente Codice. 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro  non  modifica  la  titolarita'  del
          dato.». 
              - Si riporta l'art. 6  del  decreto-legge  28  febbraio
          1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti  per  il  settore  della
          finanza locale per l'anno 1983), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59: 
              «Art. 6. - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi  e
          le comunita' montane sono tenuti a definire, non  oltre  la
          data  della   deliberazione   del   bilancio,   la   misura
          percentuale  dei  costi  complessivi  di  tutti  i  servizi
          pubblici a domanda individuale - e comunque per  gli  asili
          nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti
          sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie
          e i soggiorni, per i teatri e per i  parcheggi  comunali  -
          che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed  entrate
          specificamente destinate. 
              2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe  e
          le contribuzioni. 
              3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
          del  tesoro  e  delle   finanze,   sentite   l'Associazione
          nazionale dei  comuni  d'Italia,  l'Unione  delle  province
          d'Italia  e  l'Unione  nazionale  comuni   comunita'   enti
          montani, e' autorizzato ad emanare  entro  il  31  dicembre
          1983 un decreto che individui esattamente la categoria  dei
          servizi pubblici a domanda individuale. 
              4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene
          fatta  con  riferimento  alle  previsioni  dell'anno  1983,
          includendo tutte le spese per il personale comunque adibito
          anche ad orario parziale, compresi gli  oneri  riflessi,  e
          per l'acquisto di beni e servizi, comprese le  manutenzioni
          ordinarie. 
              5. I costi comuni a piu' servizi  vengono  imputati  ai
          singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con  la
          deliberazione di cui al precedente primo comma. 
              5.1.  Il  costo  complessivo  dei  servizi  pubblici  a
          domanda individuale  deve  essere  coperto  in  misura  non
          inferiore al 22 per cento nel 1983, al  27  per  cento  nel
          1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i  comuni  terremotati
          dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le  predette
          percentuali possono essere ridotte fino alla meta'. 
              L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con
          riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo. 
              6. I comitati  provinciali  prezzi,  nell'adozione  dei
          provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe  dei
          posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni  del
          presente articolo. 
              7. Restano ferme le eccezioni stabilite con  l'art.  3,
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.».