Art. 5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. La domanda per l'accertamento della disabilita' in eta' evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. 2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»; b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»; c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. 4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' trasmettono la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI. 6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.». - Si riporta l'articolo 12, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. 5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 6. (soppresso). 7. (soppresso). 8. (soppresso). 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.». - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».