Art. 5 Ruoli 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 821: 1) al comma 1: 1.1.) alla lettera b), la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale»; 1.2.) alla lettera c), le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.3.) la lettera c-bis) e' soppressa; 2) al comma 2: 1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.2) alla lettera a), le parole: «, specialita'» sono sostituite dalla seguente: «e»; 1.3) alla lettera b), le parole: «e psicologico» e «, specialita' psicologia» sono soppresse; 1.4) alla lettera c), dopo la parola: «sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico» e dopo la parola: «veterinaria» sono aggiunte le parole: «, specialita' psicologia»; b) all'articolo 822: 1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 2) al comma 1, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; c) all'articolo 823, comma 1: 1) alla lettera b) la parola: «22» e' sostituita dalla seguente: «24»; 2) alla lettera c) la parola: «80» e' sostituita dalla seguente: «82»; 3) alla lettera d) la parola: «465» e' sostituita dalla seguente: «470»; d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati; e) all'articolo 915, al comma 2 le parole: «prevista dall'articolo 916» sono soppresse; f) all'articolo 952, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 821, 822, 823, 835, 836, 915, 952 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 821 (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo forestale; c) ruolo tecnico; c-bis (abrogata). 2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione e commissariato; b) comparto tecnico-scientifico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio; c) comparto sanitario e psicologico: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria, specialita' psicologia. 3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sovrintendenti. 4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri. Art. 822 (Modifiche al ruolo tecnico). - 1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico. Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 10; b) generali di divisione: 24; c) generali di brigata: 82; d) colonnelli: 470.". "Art. 915 (Sospensione precauzionale obbligatoria). - 1. La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l'arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della liberta' personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. 2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potesta' dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa, se la revoca stessa non e' stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza." "Art. 952 (Collocamento in congedo). - 1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato. 2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto. 3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.".