Art. 5 
 
 
                     Sede dei collegi arbitrali 
 
  1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale  e  si
avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima  messe
a  disposizione,  ivi  compreso  un  contingente  di  personale   non
superiore  a  due   unita'   di   personale   per   gli   adempimenti
amministrativi e di segreteria dei collegi. Per  eventuali  ulteriori
necessita' di  funzionamento  dei  collegi  connesse  alla  procedura
arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarieta'.