Art. 5 Sede dei collegi arbitrali 1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unita' di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessita' di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarieta'.