Art. 5 
 
            Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Il Capo I del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e' sostituito dal seguente: 
  «Capo I (Sanzioni penali) - Art. 55 (Fattispecie incriminatrici). -
1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata
verifica ai sensi  del  presente  decreto,  falsifica  i  dati  e  le
informazioni   relative   al   cliente,   al   titolare    effettivo,
all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale e all'operazione  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa  da  10.000  euro  a
30.000 euro. Alla medesima  pena  soggiace  chiunque  essendo  tenuto
all'osservanza degli obblighi  di  adeguata  verifica  ai  sensi  del
presente  decreto,  in  occasione   dell'adempimento   dei   predetti
obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente,  al
titolare effettivo, all'esecutore,  allo  scopo  e  alla  natura  del
rapporto   continuativo   o   della   prestazione   professionale   e
all'operazione. 
  2.  Chiunque,  essendo  tenuto  all'osservanza  degli  obblighi  di
conservazione ai sensi del presente decreto,  acquisisce  o  conserva
dati falsi o informazioni non veritiere  sul  cliente,  sul  titolare
effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto
continuativo o  della  prestazione  professionale  e  sull'operazione
ovvero si avvale di mezzi fraudolenti  al  fine  di  pregiudicare  la
corretta conservazione dei predetti dati e informazioni e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro  a
30.000 euro. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati  e
le informazioni  necessarie  ai  fini  dell'adeguata  verifica  della
clientela, fornisce dati  falsi  o  informazioni  non  veritiere,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da
10.000 euro a 30.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
essendovi tenuto, viola il  divieto  di  comunicazione  di  cui  agli
articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, e' punito con l'arresto  da  sei
mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  5. Chiunque al fine  di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa  pena  soggiace  chi,  al
fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi  altro  documento  analogo  che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o  alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o  documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati   o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. 
  6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'  ordinata,  nei
confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano  servizi
di pagamento attraverso il servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono  serviti  a
commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per il delitto di cui al  comma  5  e'  ordinata  la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere  il
reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano  a
persona estranea al reato, ovvero quando essa non  e'  possibile,  la
confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il  reo  ha
la disponibilita' per un valore  corrispondente  a  tale  profitto  o
prodotto. 
  7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma
6 nel corso delle operazioni di polizia  giudiziaria,  sono  affidati
dall'Autorita' giudiziaria agli organi di  polizia  che  ne  facciano
richiesta.». 
  2. Il Capo II del Titolo V  del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e' sostituito dal seguente: 
  «Capo II (Sanzioni amministrative) - Art.  56  (Inosservanza  degli
obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione). - 1.  Ai
soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni  in  materia
di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di
acquisire e verificare i dati identificativi e  le  informazioni  sul
cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e  sulla
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 
  2. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle  ipotesi  di  violazioni  gravi,
ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000  euro.  La  gravita'
della violazione e' determinata anche tenuto conto: 
  a) dell'intensita' e  del  grado  dell'elemento  soggettivo,  anche
avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in  tutto  o  in  parte,  della
violazione  alla  carenza,  all'incompletezza  o  alla  non  adeguata
diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 
  b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a); 
  c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto
riguardo al valore dell'operazione e alla  loro  incoerenza  rispetto
alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; 
  d) della reiterazione e  diffusione  dei  comportamenti,  anche  in
relazione  alle  dimensioni,  alla   complessita'   organizzativa   e
all'operativita' del soggetto obbligato. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1  e  2  si  applicano  ai  soggetti
obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste
dall'articolo 42, compiono le operazioni o  eseguono  la  prestazione
professionale. 
  Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di  conservazione).  -  1.  Ai
soggetti obbligati  che,  in  violazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli  31  e  32,  non  effettuano,  in  tutto  o  in  parte,   la
conservazione dei  dati,  dei  documenti  e  delle  informazioni  ivi
previsti  o  la  effettuano  tardivamente  si  applica  la   sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 
  2. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle  ipotesi  di  violazioni  gravi,
ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000  euro.  La  gravita'
della violazione e' determinata anche tenuto conto: 
  a) dell'intensita' e  del  grado  dell'elemento  soggettivo,  anche
avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in  tutto  o  in  parte,  della
violazione  alla  carenza,  all'incompletezza  o  alla  non  adeguata
diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 
  b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a); 
  c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto
riguardo al valore dell'operazione e alla  loro  incoerenza  rispetto
alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; 
  d) della reiterazione e  diffusione  dei  comportamenti,  anche  in
relazione  alle  dimensioni,  alla   complessita'   organizzativa   e
all'operativita' del soggetto obbligato. 
  Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni  relative  all'obbligo  di
segnalazione delle operazioni sospette). -  1.  Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono  di  effettuare
la segnalazione di  operazioni  sospette,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle  ipotesi  di  violazioni  gravi,
ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La  gravita'
della violazione e' determinata anche tenuto conto: 
  a) dell'intensita' e  del  grado  dell'elemento  soggettivo,  anche
avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in  tutto  o  in  parte,  della
violazione  alla  carenza,  all'incompletezza  o  alla  non  adeguata
diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 
  b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a); 
  c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto
riguardo al valore dell'operazione e al grado  della  sua  incoerenza
rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; 
  d) della reiterazione e  diffusione  dei  comportamenti,  anche  in
relazione  alle  dimensioni,  alla   complessita'   organizzativa   e
all'operativita' del soggetto obbligato. 
  3. La medesima sanzione di cui  ai  commi  1  e  2  si  applica  al
personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo  3,  comma  2  e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla
segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e  responsabile,
in via  esclusiva  o  concorrente  con  l'ente  presso  cui  operano,
dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 
  4. Nel caso in cui le violazioni  gravi,  ripetute  o  sistematiche
ovvero plurime producono un vantaggio  economico,  l'importo  massimo
della sanzione di cui al comma 2: 
  a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo,
qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e,  comunque,
non sia inferiore a 450.000 euro; 
  b) e' elevato fino ad un  milione  di  euro,  qualora  il  predetto
vantaggio non sia determinato o determinabile. 
  5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni  od  omissioni,
commettono, anche in tempi  diversi,  una  o  piu'  violazioni  della
stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di
adeguata verifica della clientela e di conservazione da  cui  derivi,
come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo  di
segnalazione di  operazione  sospetta,  si  applicano  unicamente  le
sanzioni previste dal presente articolo. 
  6. Ai  soggetti  obbligati  che  omettono  di  dare  esecuzione  al
provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla
UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4,  lettera  c),  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  Art. 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte  dei
componenti degli organi di controllo dei soggetti  obbligati).  -  1.
Ciascun componente  degli  organi  di  controllo  presso  i  soggetti
obbligati e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
5.000 euro  a  30.000  euro  qualora,  nell'esercizio  della  propria
funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi
dell'articolo 46 del presente decreto. 
  2. Le autorita' di vigilanza di settore provvedono  all'irrogazione
delle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  nei  confronti  dei
componenti degli organi di  controllo  presso  i  soggetti  obbligati
rispettivamente vigilati. 
  Art. 60  (Inosservanza  degli  obblighi  informativi  nei  riguardi
dell'Unita'  di  informazione  finanziaria  e  degli  ispettori   del
Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Ai  destinatari  degli
obblighi di  trasmissione  e  informazione  nei  confronti  dell'UIF,
previsti  dal  presente  decreto  e   dalle   relative   disposizioni
attuative,  che  omettono  di  fornire  alla   medesima   Unita'   le
informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
5.000 euro a 50.000 euro. 
  2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro  che,
in occasione delle ispezioni di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  si
rifiutino di  esibire  documenti  o  comunque  rifiutino  di  fornire
notizie o forniscano notizie errate od incomplete. 
  Art. 61 (Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in
materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori  di  servizi
di pagamento e  istituti  emittenti  moneta  elettronica).  -  1.  Ai
soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44,
si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a
10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche
ovvero plurime, tenuto conto della  rilevanza  della  violazione,  le
sanzioni amministrative pecuniarie di  cui  al  presente  comma  sono
raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 
  2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti  emittenti
moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti  di  contatto
centrale che non ottemperano agli obblighi di  comunicazione  di  cui
all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro.  In
caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,  la
sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni
successivi  alla  scadenza  dei  termini  prescritti,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria e' ridotta di un terzo. La procedura per la
contestazione  delle  violazioni  di  cui   al   presente   comma   e
l'irrogazione e riscossione delle  relative  sanzioni  e'  attribuita
alla competenza dell'OAM. 
  3.  La  Guardia  di  finanza,  che  agisce  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni  di  cui
al Titolo II, Capo V da parte  dei  soggetti  convenzionati  e  degli
agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn). 
  4. Il verbale, contenente l'accertamento e la  contestazione  delle
violazioni di cui al comma 1, e' notificato, a cura della Guardia  di
finanza,  anche  all'istituto  per  conto  del  quale   il   soggetto
convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle  violazioni
contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al
punto di contatto centrale, affinche' adottino ogni iniziativa  utile
a prevenirne la reiterazione. 
  5. La Guardia di finanza  qualora,  nell'esercizio  dei  poteri  di
controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti
gravi  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  44   e
riscontri la sussistenza, a carico  del  medesimo  soggetto,  di  due
distinte   annotazioni,   anche   non   consecutive,    nell'apposita
sottosezione del registro di cui all'articolo 45  comma  2,  avvenute
nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione  da  quindici
giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione
o mandato, rispetto al quale la violazione e' stata riscontrata. 
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto  del  quale
opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle
violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti  di  istituti
aventi  sede  legale  e  amministrazione  centrale  in  altro   Stato
comunitario, il punto di contatto centrale, e' tenuto, in solido  con
il soggetto convenzionato o l'agente,  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria. 
  7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma  5  e'  adottato
dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il
soggetto  convenzionato  o  l'agente   ovvero,   limitatamente   alle
violazioni contestate ai soggetti convenzionati  di  istituti  aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al
punto di contatto  centrale.  Il  provvedimento  di  sospensione  e',
altresi', comunicato all'OAM, per  l'annotazione  nella  sottosezione
del registro di cui all'articolo 45 comma 2. 
  8.  L'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione,   attraverso
l'apposizione  del  sigillo   dell'autorita'   procedente   e   delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche'  il  controllo  sulla
sua osservanza  da  parte  degli  interessati  sono  espletati  dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento  di  sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
30.000 euro. 
  9.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  all'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo
provvede il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto,  ai  sensi  dell'articolo  65.  Il  decreto  che  irroga  la
sanzione,  notificato  ai  sensi   di   legge,   e'   contestualmente
comunicato, a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione  del  registro  di  cui
all'articolo 45 comma 2. 
  Art.  62  (Disposizioni  sanzionatorie  specifiche   per   soggetti
obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli intermediari bancari  e
finanziari  responsabili,  in  via  esclusiva   o   concorrente,   di
violazioni  gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime  delle
disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II  e  III,  di  quelle  in
materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16
del presente decreto, delle relative disposizioni attuative  adottate
dalle autorita' di vigilanza  di  settore  nonche'  dell'inosservanza
dell'ordine di cui al comma 4, lettera a),  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero  pari  al
dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale  importo
percentuale e' superiore a  5.000.000  di  euro  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso
di  mancata  istituzione  del  punto  di  contatto  centrale  di  cui
all'articolo 43, comma 3. 
  2. Fermo quanto disposto  dal  comma  1,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  euro  a  5.000.000  di  euro  ai
soggetti  titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in  parte
ai compiti direttamente o indirettamente correlati  alla  funzione  o
all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque  reso  possibili
le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine  di  cui
al comma 4,  lettera  a),  ovvero  hanno  inciso  in  modo  rilevante
sull'esposizione dell'intermediario al rischio di  riciclaggio  o  di
finanziamento  del  terrorismo.   Qualora   il   vantaggio   ottenuto
dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000  di  euro,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinato o determinabile. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  tenuto  conto  della  gravita'
della  violazione  accertata  e  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 67, le autorita' di vigilanza  di  settore,  secondo  le
rispettive competenze, hanno  il  potere  di  applicare  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dallo  svolgimento  della
funzione o dell'incarico di amministrazione,  direzione  o  controllo
dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore  a
tre anni. 
  4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo  II,  Capi
I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di  cui
agli  articoli  15  e  16  del  presente  decreto  e  delle  relative
disposizioni  attuative,  caratterizzate  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' alla stregua dei criteri di  cui  all'articolo  67,  le
autorita' di vigilanza  di  settore,  in  alternativa  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: 
  a)  applicare  all'ente  responsabile   la   sanzione   consistente
nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal  ripeterle,
anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; 
  b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare  all'ente
responsabile la sanzione consistente in  una  dichiarazione  pubblica
avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 
  5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa' di  revisione
legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o  su
enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di  cui  al
Titolo II, Capi I, II e III, di quelle  in  materia  di  procedure  e
controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente  decreto,
delle  relative  disposizioni  attuative  adottate  dalla  Consob  si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  3.000  a
1.000.000 di euro.  La  medesima  sanzione  si  applica  ai  soggetti
titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo
dell'ente che,  non  assolvendo  in  tutto  o  in  parte  ai  compiti
direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le  violazioni.
Nei confronti dei medesimi  soggetti,  tenuto  conto  della  gravita'
della violazione accertata, la Consob ha il potere  di  applicare  la
sanzione   amministrativa    accessoria    dell'interdizione    dallo
svolgimento  della  funzione  o  dell'incarico  di   amministrazione,
direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore  a  sei
mesi e non superiore a tre anni. 
  6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo  25,  comma
3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 200.000 euro. 
  7.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  9,  all'irrogazione  delle
sanzioni  comminate  dal  presente  articolo,  nei  confronti   degli
intermediari bancari e finanziari  provvedono  la  Banca  d'Italia  e
l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca  d'Italia
provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n.  2015/847  e
delle norme tecniche di regolamentazione  emanate  dalla  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n.  1093/2010,
n. 1094/2010  e  n.  1095/2010,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 
  8.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  9,  all'irrogazione  delle
sanzioni di cui al  presente  articolo  nei  confronti  dei  revisori
legali  e  delle  societa'  di  revisione  legale  con  incarichi  di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
intermedio provvede la CONSOB che comunica,  altresi',  al  Ministero
dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai  sensi  del
comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
39. 
  9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  nei
confronti dei titolari di funzioni di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei soggetti obbligati  vigilati  che,  non  assolvendo  in
tutto o in parte ai compiti direttamente o  indirettamente  correlati
alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o  comunque
reso  possibile  la  violazione  dell'obbligo  di   segnalazione   di
operazione sospetta. 
  Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo  III).  -
1.  Fatta  salva  l'efficacia  degli  atti,  alle  violazioni   delle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3,  5,  6  e  7,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a  50.000
euro. 
  2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo  49,  comma
12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a
500 euro. 
  3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,  comma  1,  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al
40 per cento del saldo. 
  4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,  comma  2,  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento del saldo. 
  5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1,  del
presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 euro a 15.000 euro. 
  6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente  articolo,  che
riguardano  importi  superiori  a  250.000  euro,  la   sanzione   e'
quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 
  7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima  e
massima e' aumentata del 50 per cento. 
  Art. 64 (Inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  Titolo  IV
commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco).  -  1.
Ai   distributori   e   agli   esercenti,    a    qualsiasi    titolo
contrattualizzati,  dei  quali  i  concessionari  si  avvalgono   per
l'offerta di servizi di  gioco,  ivi  compresi  quelli  operanti  sul
territorio nazionale per conto di  soggetti  aventi  sede  legale  in
altro Stato comunitario, che non eseguono gli  adempimenti  cui  sono
tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV  del  presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  mille
euro a 10.000 euro. 
  2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri  di  cui  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni  di  cui
al presente decreto, da parte dei distributori e degli  esercenti,  a
qualsiasi titolo contrattualizzati,  dei  quali  i  concessionari  si
avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta  e  contesta
le relative violazioni. 
  3. Il verbale contenente l'accertamento e  la  contestazione  delle
violazioni di cui al comma 1 e' notificato, a cura della  Guardia  di
finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore
o  l'esercente  opera,  affinche'  adotti  ogni  iniziativa  utile  a
prevenirne la reiterazione. 
  4. Nei casi di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero
plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  raddoppiate
nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario
e'   tenuto,   in   solido   con   il   distributore   o    esercente
contrattualizzato,  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria irrogata. 
  5. La Guardia di finanza, qualora,  nell'esercizio  dei  poteri  di
controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti
una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto  a
carico  dei  distributori  e  degli  esercenti,  a  qualsiasi  titolo
contrattualizzati,  dei  quali  il  concessionario  si   avvale   per
l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza,  a  carico
dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel
corso dell'ultimo triennio, propone,  a  titolo  accessorio  rispetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione  da  quindici
giorni  a  tre  mesi  dell'esercizio  dell'attivita'   medesima.   Il
provvedimento di sospensione e' adottato dagli  uffici  centrali  del
Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato.
Il provvedimento di sospensione e' notificato, negli stessi  termini,
oltre che all'interessato, anche  al  concessionario  per  conto  del
quale opera il distributore o esercente  contrattualizzato,  ai  fini
dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare  i  meccanismi  di
estinzione del rapporto  contrattuale,  ai  sensi  dell'articolo  52,
comma 2, lettera d). Il  provvedimento  di  sospensione  e'  altresi'
comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
  6.  L'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione,   attraverso
l'apposizione  del  sigillo   dell'autorita'   procedente   e   delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche'  il  controllo  sulla
sua osservanza  da  parte  degli  interessati  sono  espletati  dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento  di  sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
30.000 euro. 
  7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di  cui
al presente articolo provvede  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4. 
  Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1.  Salvo  quanto  previsto
dall'articolo  61,  comma  2,  e  dall'articolo  62,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni
per  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto  nei
confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza  delle
autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede altresi': 
  a) all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per
l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di  operazione  sospetta,
imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva  la
competenza della  Banca  d'Italia  e  dell'IVASS,  in  ragione  delle
rispettive   attribuzioni,   all'irrogazione   delle   sanzioni   per
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero  plurime  imputabili
all'ente; 
  b) all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per
l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di  operazione  sospetta,
imputabile ai revisori legali e alle societa' di revisione legale con
incarichi di revisione su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti
sottoposti  a  regime  intermedio,  ai  titolari   di   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza
della CONSOB all'irrogazione delle  sanzioni  per  violazioni  gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; 
  c) all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per
inosservanza delle disposizioni di cui al  Titolo  III  del  presente
decreto. 
  2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  adotta  i  propri
decreti sanzionatori, udito  il  parere  della  Commissione  prevista
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114.  Nel  caso  di  concessione  di  nulla  osta  da  parte
dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo,  in  sede  amministrativa,
delle informazioni o degli atti relativi ad un  procedimento  penale,
il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge  24  novembre
1981, n.  689,  decorre  dalla  data  di  ricezione  del  nulla  osta
medesimo. 
  3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  quando  provvede
all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera  a)  e  b),
trasmette gli atti alle autorita' di  vigilanza  di  settore  per  le
valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di  rispettiva
competenza.  Parimenti,  le  autorita'  di   vigilanza   di   settore
trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  gli  atti,
qualora  nell'esercizio   della   propria   potesta'   sanzionatoria,
ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di  valutazione  da
parte  del  Ministero,  ai  fini  dell'applicazione  delle   sanzioni
amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai  sensi
del presente decreto. 
  4. Il procedimento sanzionatorio per  le  violazioni  di  cui  agli
articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1,  e  64
del  presente  decreto  e'  svolto  dagli  uffici  delle   Ragionerie
territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di
cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 114, formula pareri  di  massima,  per  categorie  di
violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come
riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo,
sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i
decreti sanzionatori di cui al  comma  4,  per  i  quali  permane  la
competenza del tribunale del  luogo  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile  e  le  spese  liquidate,  in   favore   dell'amministrazione,
affluiscono  ai  fondi  destinati  all'incentivazione  del  personale
dipendente. 
  6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a
titolo di sanzioni amministrative,  sono  ripartite  ai  sensi  della
legge 7 febbraio 1951,  n.  168.  I  crediti  vantati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze rispetto alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono  assistiti  da
privilegio generale sui beni mobili del debitore. 
  7. Le autorita' di vigilanza di settore, con  proprio  regolamento,
da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle  disposizioni
contenute nel presente articolo, adottano  ovvero  integrano  proprie
disposizioni atte a garantire agli interessati  la  piena  conoscenza
degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale,
con l'autorita' procedente nonche', relativamente  alle  sanzioni  da
esse  comminate,  disposizioni  attuative  aventi  ad  oggetto,   tra
l'altro, la determinazione della definizione di fatturato  utile  per
la quantificazione della sanzione, la procedura  sanzionatoria  e  le
modalita' di pubblicazione delle sanzioni. 
  8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di  cui  al  presente
decreto, sanzionate dalle  autorita'  procedenti,  in  ragione  delle
rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo,  gli  organismi  di
cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano,  su  richiesta
delle  medesime  autorita',  i  procedimenti  di  cancellazione   dai
relativi  elenchi.  Il  procedimento  di  cancellazione  e'  altresi'
attivato,   alle   medesime   condizioni,   dall'organismo   di   cui
all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di  cui  all'articolo
13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla  Banca
d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi. 
  9.  Al  procedimento  sanzionatorio  di  competenza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689.  L'articolo  16
della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  si  applica  solo  per  le
violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo  51
il cui importo non sia superiore a  250.000  euro.  Il  pagamento  in
misura ridotta non e' esercitabile da chi si e'  gia'  avvalso  della
medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1,  2,
5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia  stato
ricevuto dall'interessato nei  365  giorni  precedenti  la  ricezione
dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 
  10. In relazione alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo  58  e  63  del  presente  decreto,  la  responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
sussiste anche quando l'autore della violazione non  e'  univocamente
identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu'  perseguibile  ai
sensi della legge medesima. 
  11. Ai  procedimenti  sanzionatori  rientranti  nelle  attribuzioni
delle autorita' di vigilanza di  settore,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB,  all'articolo
195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative  disposizioni
attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB  e  le  relative
disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con  cui
la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 56 e  57,  nei  confronti  dei  soggetti  obbligati  di  cui
all'articolo 3, comma 5, lettera  f).  Alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai  sensi
dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6  e  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  Art.  66  (Misure  ulteriori).   -   1.   Fermo   quanto   previsto
dall'articolo  62,  in  caso  di   violazioni   gravi,   ripetute   o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  informa  le
competenti   amministrazioni   interessate   e   gli   organismi   di
autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli  articoli
9 e 11, di ogni atto idoneo ad  intimare  ai  responsabili  di  porre
termine alle violazioni e di astenersi  dal  ripeterle.  Le  medesime
violazioni  costituiscono  presupposto   per   l'applicazione   delle
sanzioni disciplinari, ai sensi e  per  gli  effetti  dei  rispettivi
ordinamenti  di  settore.  In  tali  ipotesi   l'interdizione   dallo
svolgimento della funzione, dell'attivita' o dell'incarico  non  puo'
essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. 
  2. Nei casi di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero
plurime delle disposizioni in  materia  di  adeguata  verifica  della
clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e
di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato
senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del  sito  web  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ovvero  delle  autorita'  di
vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalita'
attuative di rispettiva pertinenza.  La  pubblicazione  per  estratto
reca  indicazione  delle  violazioni  accertate,  delle  disposizioni
violate, dei  soggetti  sanzionati,  delle  sanzioni  rispettivamente
applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita' giudiziaria,
dell'avvio dell'azione giudiziaria  e  dell'esito  della  stessa.  Le
informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque
anni. 
  3. Ferma la discrezionalita' dell'autorita'  procedente  in  ordine
alla valutazione della proporzionalita' della  misura  rispetto  alla
violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione  nel  caso
in cui essa possa comportare rischi per  la  stabilita'  dei  mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento  di  un'indagine  in  corso.
Qualora  detti   impedimenti   abbiano   carattere   temporaneo,   la
pubblicazione puo' essere differita al  momento  in  cui  essi  siano
venuti meno. 
  4.  Le  sanzioni  amministrative  applicate  dalle   autorita'   di
vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi  comprese  quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono  comunicate
all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorita' di vigilanza di settore
che ne e' membro. 
  Art.  67  (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni).   -   1.
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e  delle
sanzioni accessorie,  previste  nel  presente  Titolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore,
per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni  circostanza
rilevante  e,  in  particolare,  tenuto  conto  del  fatto   che   il
destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: 
  a) la gravita' e durata della violazione; 
  b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica; 
  c) la  capacita'  finanziaria  della  persona  fisica  o  giuridica
responsabile; 
  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite  evitate  per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; 
  e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi  per  effetto  della
violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
  f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui  all'articolo
21, comma 2, lettera a) prestato della  persona  fisica  o  giuridica
responsabile; 
  g) l'adozione di adeguate procedure di  valutazione  e  mitigazione
del  rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle  dimensioni  dei
soggetti obbligati; 
  h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  2.  A  fronte  di  violazioni  ritenute  di  minore  gravita',   in
applicazione  dei  criteri  di  cui   al   comma   1,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56  comma  1  e  57
comma 1 puo' essere ridotta da un terzo a due terzi. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  8  e  8-bis
della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale,
di continuazione e di reiterazione delle violazioni. 
  Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta). - 1. Prima
della scadenza del termine previsto per  l'impugnazione  del  decreto
che irroga la sanzione, il  destinatario  del  decreto  sanzionatorio
puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle  finanze  procedente
il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
  2. La riduzione ammessa e'  pari  a  un  terzo  dell'entita'  della
sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione  in  misura  ridotta
non e' ammessa qualora il destinatario del decreto  sanzionatorio  si
sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  nei  trenta  giorni
successivi al ricevimento  dell'istanza  da  parte  dell'interessato,
notifica al richiedente il provvedimento di  accoglimento  o  rigetto
dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le  modalita'
attraverso cui effettuare il pagamento. 
  4. Il pagamento in  misura  ridotta  e'  effettuato  entro  novanta
giorni dalla notifica del provvedimento di cui al  comma  3.  Fino  a
tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione  del  decreto
sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato  rispetto
del termine e  delle  modalita'  di  pagamento  indicati  obbliga  il
destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero  della
sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione. 
  5. Le disposizioni previste dal presente articolo  si  applicano  a
tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli  interessati,  non
ancora divenuti definitivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
  Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno puo'  essere
sanzionato per un fatto che alla data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito.
Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sanzionate in via  amministrativa,  si  applica  la
legge  vigente  all'epoca  della   commessa   violazione,   se   piu'
favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento
in misura ridotta. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  il
termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e'  di  due
anni,  decorrenti  dalla  ricezione  della  contestazione  notificata
all'amministrazione  procedente.  Dalla  medesima  data  le  predette
notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente  tramite
posta elettronica certificata. Il predetto termine  e'  prorogato  di
ulteriori  sei  mesi  nel  caso  di  formale   richiesta   da   parte
dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni
caso, il  procedimento  si  considera  concluso  con  l'adozione  del
decreto che dispone in ordine alla sanzione. 
  3. Per i procedimenti di cui al comma  2,  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove
non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.». 
  3. Il Capo III del Titolo V del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e' sostituito dal seguente: 
  «Capo III (Disposizioni finali) - Art. 70 (Disposizioni concernenti
l'applicazione del regolamento (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847). - 1. Il regolamento  (UE)  del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non  trova
applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in  ambito
nazionale sul conto di pagamento  di  un  beneficiario  che  permette
esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) il prestatore di  servizi  di  pagamento  del  beneficiario  sia
soggetto agli obblighi del presente decreto; 
  b) il prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario  sia  in
grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante  il
codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento  di
fondi effettuato dal soggetto che  ha  concluso  un  accordo  con  il
beneficiario per la fornitura di beni o servizi; 
  c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro. 
  2. I prestatori di servizi di  pagamento  di  cui  all'articolo  3,
numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per  le  situazioni
da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio  o  finanziamento  al
terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui  all'articolo
8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori
di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno  previsto  una
soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei  dati  informativi.
Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento  di  fondi
superiore a 1.000 euro o 1.000 USD. 
  3. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per l'applicazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 20 maggio  2015  nei  confronti  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento;  mediante  tali   istruzioni   possono   essere   indicate
fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di  cui
al comma 1. 
  Art. 71 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi). -  1.  Alla
Banca d'Italia sono trasferiti le  competenze  e  i  poteri,  con  le
relative  risorse  strumentali,  umane  e   finanziarie,   attribuiti
all'Ufficio italiano dei  cambi  (UIC)  dal  decreto  legislativo  26
agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  143,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e  dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 
  2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto  nelle
leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. 
  3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  26  agosto
1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti  e  nei  rapporti
giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini  delle
imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ad  eccezione
del  comma  7.  La  successione  avviene  applicando  ai   dipendenti
dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina  del  rapporto
di impiego prevista  per  il  personale  della  Banca  d'Italia,  con
mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio  del   trattamento   economico   e   previdenziale   gia'
riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio. 
  Art.  72  (Modifiche  a  disposizioni  normative  vigenti).  -   1.
All'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: "l'esistenza  dei  rapporti"  sono  inserite  le
seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo"; 
  b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite  le
seguenti:  "e  dei  soggetti  che  intrattengono  con  gli  operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori  di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a  nome
di terzi". 
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le  parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti:
"sia ai  fini  delle  indagini  preliminari  e  dell'esercizio  delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale". 
  3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  l'articolo
25-septies e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio  e  impiego  di  denaro,
beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio).  -
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1  del  codice  penale,  si  applica  all'ente  la   sanzione
pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le
altre utilita' provengono da delitto per il  quale  e'  stabilita  la
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si  applica
la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al  comma  1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le  osservazioni
di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.
231.". 
  4. Dopo l'articolo 648-ter.1  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art.  648-quater  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna   o   di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1,  e'  sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto  o  il
profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 
  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la  disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
profitto o prezzo del reato. 
  In relazione ai reati di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e
648-ter.1, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini
di  cui  all'articolo  430  del  codice  di  procedura  penale,  ogni
attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro
o le altre utilita' da  sottoporre  a  confisca  a  norma  dei  commi
precedenti.". 
  5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "al comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
sesto  comma  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 
  6. All'articolo 22-bis, comma  secondo,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, dopo la lettera g) e'  aggiunta  la  seguente:  "g-bis)
antiriciclaggio.". 
  Art. 73 (Norme abrogate). - 1. Restano abrogati: 
  a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.  197,  ad  eccezione
dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e  14
e i relativi provvedimenti di attuazione; 
  b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374; 
  c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.  56,  e  i  relativi
regolamenti di attuazione; 
  e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge  16  marzo  2006,  n.
146,  recante  ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione   e   dei
Protocolli  delle  Nazioni  Unite  contro  il   crimine   organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre  2000
e il 31 maggio 2001; 
  g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22  giugno  2007,  n.
109. 
  Art. 74 (Clausola di invarianza). - 1. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  e  le  istituzioni  pubbliche   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  28/6/2017,  n.
149 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.