Art. 5 Tracciabilita' delle operazioni di compro oro 1. Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. 2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche', nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante; b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita'; c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato; d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse; e) la data e l'ora dell'operazione; f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato; g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi: 1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto. 3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse.