Art. 5 
 
                 Benefici fiscali e semplificazioni 
 
  1. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti
tipologie di agevolazioni: 
    a)  procedure  semplificate,  individuate  anche   a   mezzo   di
protocolli e convenzioni tra  le  amministrazioni  locali  e  statali
interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti  accelerazione
dei termini procedimentali ed  adempimenti  semplificati  rispetto  a
procedure   e   regimi   previsti   dalla   normativa   regolamentare
ordinariamente  applicabile,  sulla  base  di  criteri  derogatori  e
modalita' individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale e il  Mezzogiorno,  se  nominato,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri; 
    b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano  di
sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4,  comma  5,  alle
condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi
della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle  disposizioni  vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  e'  commisurato  alla  quota   del   costo
complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020  nel  limite
massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  3. Il riconoscimento delle tipologie  di  agevolazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) le imprese beneficiarie devono  mantenere  la  loro  attivita'
nell'area  ZES  per  almeno  cinque  anni   dopo   il   completamento
dell'investimento oggetto delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  dei
benefici concessi e goduti; 
    b)  le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in  stato  di
liquidazione o di scioglimento. 
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel  rispetto  di
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di  quanto  disposto
dall'articolo  14;  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  11  del
medesimo  Regolamento  provvede  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, o il Ministro delegato per la coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in  25  milioni
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2  milioni  di
euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo  Sviluppo  e  la  Coesione  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147.  Le
risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla  quota  delle
risorse  destinata  a  sostenere  interventi  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 4, comma 4. 
  6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,  con  cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  al
Ministro delegato per la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
sull'andamento delle  attivita'  e  sull'efficacia  delle  misure  di
incentivazione concesse, avvalendosi  di  un  piano  di  monitoraggio
concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui  all'articolo
4,  comma  6,  sulla  base  di  indicatori  di  avanzamento   fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 3.