Art. 5 Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione 1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento. 2. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione e' individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione e' soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 6. Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' possibile derogare, con le modalita' di cui al medesimo articolo 5, dall'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
Note all'art. 5: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento delegato (UE) n. 568/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 52 (L).(Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) . - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.". Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 15. (Norme tecniche di prevenzione incendi). - (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.".