Art. 5 
 
 
                   Attivita' di interesse generale 
 
  1. Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o
principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse
generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne
disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: 
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive
modificazioni; 
    b) interventi e prestazioni sanitarie; 
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive
modificazioni; 
    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 
    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni; 
    g) formazione universitaria e post-universitaria; 
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del
volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo; 
    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni; 
    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso; 
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta'
educativa; 
    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del
Terzo settore; 
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; 
    o)   attivita'   commerciali,   produttive,   di   educazione   e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica
svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il
contrasto del lavoro infantile; 
    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
    q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,
nonche' ogni altra attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi
o lavorativi; 
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
    s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
    t)   organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive
dilettantistiche; 
    u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di
alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale
a norma del presente articolo; 
    v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
    w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle
attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,
promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della
legge 4 maggio 1983, n. 184; 
    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modificazioni; 
    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata. 
  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno
2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei  principi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di
interesse generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta
giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali
quest'ultimo puo' essere comunque adottato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 1, commi  1  e  2,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 1  (Principi  generali  e  finalita').  -  1.  La
          Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
          integrato  di  interventi  e  servizi   sociali,   promuove
          interventi per  garantire  la  qualita'  della  vita,  pari
          opportunita',   non   discriminazione    e    diritti    di
          cittadinanza, previene, elimina o riduce le  condizioni  di
          disabilita',  di  bisogno  e  di  disagio   individuale   e
          familiare,   derivanti   da   inadeguatezza   di   reddito,
          difficolta' sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in
          coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
              2. Ai sensi della presente  legge,  per  "interventi  e
          servizi sociali" si intendono tutte le  attivita'  previste
          dall'art. 128 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          112.». 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O. 
              - La legge 22 giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in
          materia  di  assistenza  in  favore   delle   persone   con
          disabilita'  grave  prive  del   sostegno   familiare)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2016. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          14 febbraio 2001 (Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di prestazioni socio-sanitarie) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. 
              - La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. 
              - Si riporta l'art. 16, comma 5, della legge  6  agosto
          1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema   radiotelevisivo
          pubblico e privato): 
              «Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio
          di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   e   televisiva
          privata).  -  5.  La  radiodiffusione  sonora  a  carattere
          comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello  scopo  di
          lucro  ed  e'  esercitata   da   fondazioni,   associazioni
          riconosciute e non riconosciute che  siano  espressione  di
          particolari  istanze  culturali,   etniche,   politiche   e
          religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi
          dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano  per  oggetto
          sociale la realizzazione di un servizio di  radiodiffusione
          sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso,
          e che prevedano nello  statuto  le  clausole  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) dell'art. 26  del  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,
          n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo
          di  cauzione,  sia  in  ambito  nazionale  che  locale,  ai
          soggetti predetti  i  quali  si  obblighino  a  trasmettere
          programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
          istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
          Non sono considerate programmi  originali  autoprodotti  le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari da brevi commenti del conduttore della  stessa
          trasmissione, cosi' come indicato nel  regolamento  di  cui
          all'art. 36.». 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199  del  28  agosto
          2014. 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 18  agosto  2015,  n.
          141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale): 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge, per agricoltura sociale si  intendono  le  attivita'
          esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
          del codice civile, in forma singola o  associata,  e  dalle
          cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
          381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente  articolo,
          dirette a realizzare: 
                a) inserimento  socio-lavorativo  di  lavoratori  con
          disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
          dell'art. 2, numeri  3)  e  4),  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di  persone
          svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991,
          n. 381, e successive modificazioni, e  di  minori  in  eta'
          lavorativa  inseriti  in  progetti  di   riabilitazione   e
          sostegno sociale; 
                b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio  per
          le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle  risorse
          materiali e immateriali  dell'agricoltura  per  promuovere,
          accompagnare e realizzare azioni  volte  allo  sviluppo  di
          abilita'  e  di  capacita',   di   inclusione   sociale   e
          lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per  la  vita
          quotidiana; 
                c) prestazioni e servizi che affiancano e  supportano
          le   terapie   mediche,   psicologiche   e    riabilitative
          finalizzate a migliorare  le  condizioni  di  salute  e  le
          funzioni  sociali,  emotive  e   cognitive   dei   soggetti
          interessati anche attraverso l'ausilio di animali  allevati
          e la coltivazione delle piante; 
                d) progetti finalizzati all'educazione  ambientale  e
          alimentare, alla salvaguardia della  biodiversita'  nonche'
          alla diffusione della conoscenza del territorio  attraverso
          l'organizzazione   di   fattorie   sociali   e   didattiche
          riconosciute  a  livello  regionale,  quali  iniziative  di
          accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e  di
          persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da adottare  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          definiti i requisiti minimi e le  modalita'  relativi  alle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Le attivita' di cui alle lettere b),  c)  e  d)  del
          comma    1,    esercitate    dall'imprenditore    agricolo,
          costituiscono attivita' connesse ai  sensi  dell'art.  2135
          del codice civile. 
              4. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  esercitate
          altresi' dalle cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
          novembre  1991,  n.  381,  il   cui   fatturato   derivante
          dall'esercizio  delle   attivita'   agricole   svolte   sia
          prevalente; nel caso  in  cui  il  suddetto  fatturato  sia
          superiore  al  30  per  cento  di  quello  complessivo,  le
          medesime cooperative  sociali  sono  considerate  operatori
          dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge,  in
          misura corrispondente al fatturato agricolo. 
              5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
          in associazione con le  cooperative  sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, con le  imprese  sociali  di
          cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155,  con  le
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nel  registro
          nazionale previsto dalla legge 7  dicembre  2000,  n.  383,
          nonche' con i soggetti di cui all'art. 1,  comma  5,  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina
          e le  agevolazioni  applicabili  a  ciascuno  dei  soggetti
          richiamati in base alla normativa vigente. 
              6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate,  ove
          previsto dalla normativa di settore, in collaborazione  con
          i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti
          per  territorio.   Gli   enti   pubblici   competenti   per
          territorio, nel quadro della programmazione  delle  proprie
          funzioni  inerenti  alle  attivita'  agricole  e   sociali,
          promuovono, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  politiche  integrate  tra  imprese,   produttori
          agricoli  e  istituzioni  locali  al  fine  di   sviluppare
          l'agricoltura sociale.». 
              -  La  legge  19  agosto  2016,  n.  166  (Disposizioni
          concernenti la donazione e  la  distribuzione  di  prodotti
          alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale  e
          per la  limitazione  degli  sprechi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016. 
              - Si riporta l'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.  53
          (Disposizioni per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', per il diritto alla cura e  alla  formazione  e
          per il coordinamento dei tempi delle citta'): 
              «Art. 27 (Banche dei  tempi).  -  1.  Per  favorire  lo
          scambio di servizi di vicinato, per  facilitare  l'utilizzo
          dei servizi della citta' e il  rapporto  con  le  pubbliche
          amministrazioni,   per    favorire    l'estensione    della
          solidarieta' nelle comunita' locali e  per  incentivare  le
          iniziative di singoli e gruppi di cittadini,  associazioni,
          organizzazioni ed enti che intendano  scambiare  parte  del
          proprio tempo per  impieghi  di  reciproca  solidarieta'  e
          interesse, gli enti locali possono sostenere  e  promuovere
          la costituzione  di  associazioni  denominate  "banche  dei
          tempi". 
              2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le  banche
          dei tempi, possono disporre a  loro  favore  l'utilizzo  di
          locali e di servizi e organizzare attivita' di  promozione,
          formazione e informazione. Possono  altresi'  aderire  alle
          banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano
          scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a
          favore di singoli cittadini o della comunita' locale.  Tali
          prestazioni  devono  essere  compatibili  con   gli   scopi
          statutari delle banche dei tempi e  non  devono  costituire
          modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali  degli
          enti locali.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  266,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008): 
              «Art. 1. -  266.  Sono  definiti  "gruppi  di  acquisto
          solidale" i  soggetti  associativi  senza  scopo  di  lucro
          costituiti  al  fine  di  svolgere  attivita'  di  acquisto
          collettivo di beni  e  distribuzione  dei  medesimi,  senza
          applicazione  di  alcun   ricarico,   esclusivamente   agli
          aderenti, con finalita' etiche, di solidarieta'  sociale  e
          di sostenibilita' ambientale, in diretta  attuazione  degli
          scopi  istituzionali  e  con  esclusione  di  attivita'  di
          somministrazione e di vendita.». 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
          una famiglia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133
          del 17 maggio 1983, S.O. 
              - La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 106
          del 2016, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con  decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.».