Art. 5 
 
                       Contenuto degli accordi 
 
  1. Gli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di  buoni
pasto e  i  titolari  degli  esercizi  convenzionabili  contengono  i
seguenti elementi: 
    a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 
    b) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative  alle
condizioni di validita', ai  limiti  di  utilizzo  e  ai  termini  di
scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; 
    c) l'indicazione dello sconto  incondizionato  riconosciuto  alla
societa' emittente dai  titolari  degli  esercizi  convenzionati  per
effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; 
    d)  l'indicazione  del  termine  di  pagamento  che  la  societa'
emittente  e'  tenuta  a  rispettare  nei  confronti  degli  esercizi
convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6
del presente articolo; 
    e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato
potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; 
    f)   l'indicazione   di   eventuali    ulteriori    corrispettivi
riconosciuti  alla  societa'  emittente,  ivi  compresi  quelli   per
l'espletamento di servizi aggiuntivi  offerti,  nel  rispetto  e  nei
limiti di cui ai commi 7 e 8. 
  2. Gli accordi tra la societa' di  emissione  e  i  titolari  degli
esercizi convenzionabili contemplano  comunque  un'offerta  di  base,
senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio
completo, ferma restando la liberta' della  prima  di  proporre  agli
esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si
uniformano a quanto precede prescrivendo la  presentazione  da  parte
dei concorrenti anche della suddetta offerta di base. 
  3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione e i  titolari
degli esercizi convenzionabili non  possono  negare  ai  titolari  di
esercizi  convenzionati  il  pagamento  almeno  parziale  di  fatture
relative  ai  buoni  pasto  presentati  a  rimborso   a   fronte   di
contestazioni  parziali,  di  quantita'  o  valore,   relative   alla
fatturazione dei medesimi. 
  4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono
essere  modificati,   con   specifica   accettazione   delle   parti,
esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'. 
  5. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  lettera  c),  e'  vietato
pattuire con gli esercizi  convenzionati  uno  sconto  incondizionato
piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede  di
offerta ai fini dell'aggiudicazione o  in  sede  di  conclusione  del
contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte  le
attivita'  necessarie  e  sufficienti   al   corretto   processo   di
acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto. 
  6. Ai termini di pagamento di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. 
  7. Nell'ambito dei contratti di  convenzionamento,  ai  fini  della
partecipazione alle gare, nonche'  della  valutazione  di  congruita'
delle relative offerte economiche, possono  essere  considerati  come
servizi  aggiuntivi  solo  quelli  che  consistono   in   prestazioni
ulteriori  rispetto  all'oggetto  principale  della  gara  e  abbiano
un'oggettiva e diretta connessione  intrinseca  con  l'oggetto  della
gara. 
  8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi
dallo sconto incondizionato e dai  corrispettivi  per  prestazioni  o
servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. 
  9.  Resta  ferma  la   facolta'   dei   titolari   degli   esercizi
convenzionabili  di  non  aderire  alla   proposta   di   prestazioni
aggiuntive. 
  10. In  caso  di  mancato  convenzionamento  a  seguito  della  non
adesione  alla  proposta  di  prestazioni  aggiuntive   resta   ferma
l'applicabilita', ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e
2598, primo  comma,  numero  3),  del  codice  civile.  Nel  caso  di
procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo
di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono  causa
di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa'
di emissione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231  reca
          Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali. 
              - Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n.  192  reca
          Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,
          per  l'integrale  recepimento  della  direttiva   2011/7/UE
          relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
          transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
          della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1341  e  2598  del
          codice civile. 
              «Art. 1341. (Condizioni generali di  contratto).  -  Le
          condizioni generali di contratto  predisposte  da  uno  dei
          contraenti sono efficaci nei confronti  dell'altro,  se  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute o avrebbe dovuto conoscerle  usando  l'ordinaria
          diligenza. 
              In  ogni  caso  non  hanno   effetto,   se   non   sono
          specificamente approvate per iscritto,  le  condizioni  che
          stabiliscono, a favore di  colui  che  le  ha  predisposte,
          limitazioni di responsabilita', facolta'  di  recedere  dal
          contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero  sanciscono
          a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni  alla
          facolta' di opporre eccezioni,  restrizioni  alla  liberta'
          contrattuale nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o
          rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie   o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.». 
              «Art. 2598.(Atti di concorrenza  sleale).  -  Ferme  le
          disposizioni che concernono la tutela dei segni  distintivi
          e dei diritti  di  brevetto,  compie  atti  di  concorrenza
          sleale chiunque: 
                1) usa nomi o  segni  distintivi  idonei  a  produrre
          confusione  con  i  nomi   o   con   i   segni   distintivi
          legittimamente  usati  da  altri,  o  imita  servilmente  i
          prodotti di un concorrente, o compie  con  qualsiasi  altro
          mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e  con
          l'attivita' di un concorrente; 
                2) diffonde notizie e apprezzamenti  sui  prodotti  e
          sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne  il
          discredito,  o  si  appropria  di  pregi  dei  prodotti   o
          dell'impresa di un concorrente; 
                3) si vale  direttamente  o  indirettamente  di  ogni
          altro mezzo non  conforme  ai  principi  della  correttezza
          professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».