Art. 5 Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base ai titoli sono determinati secondo i seguenti criteri: a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa: voto 110 e lode = 2 punti; voto 110 = 1,5 punti; voto da 108 a 109 = 1 punto; voto da 105 a 107 = 0,5 punti; b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa: media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti; media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti; media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti; media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti; media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto; media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti; c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i seguenti criteri: 0,5 punti per tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando; 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando. Tali titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione. 2. Espletata la prova d'esame il Ministero redige un'unica graduatoria nazionale di merito, recante il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d'esame. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. La graduatoria e' resa pubblica dal Ministero entro venti giorni dallo svolgimento della prova d'esame. 3. Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, ogni candidato, ai fini della successiva assegnazione alla scuola, deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla base delle procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le tipologie di scuola e le sedi di suo interesse sulle quali e' disponibile ad essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola entro i termini indicati dal bando e' richiesta a pena di decadenza del candidato dalla procedura concorsuale. 4. Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola, o sedi o tipologie di contratto, producono effetti solo se pervengono, secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono piu' esplicare effetti sulla procedura. 5. Terminate le operazioni di scelta da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse, il Ministero procede alla pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle specifiche scuole presso cui risultano ammessi in ordine di graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sulla base del punteggio complessivo riportato e sulla base delle scelte di tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano collocati in una posizione utile nella graduatoria unica nazionale, fatte salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione e' precluso lo scambio di sede. 6. Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attivita' didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici. 7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 8. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 757 (Formazione specialistica). - 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanita' militare. 2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare. 3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.». - Per il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.