Art. 5 
 
 
           Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli  fino
ad un massimo di 7 punti. I  punti  che  il  singolo  candidato  puo'
ottenere in base  ai  titoli  sono  determinati  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la  seguente
scala valutativa: 
      voto 110 e lode = 2 punti; 
      voto 110 = 1,5 punti; 
      voto da 108 a 109 = 1 punto; 
      voto da 105 a 107 = 0,5 punti; 
    b) curriculum-media ponderata complessiva dei  voti  degli  esami
sostenuti fino a  3  punti,  attribuiti  secondo  la  seguente  scala
valutativa: 
      media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti; 
      media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti; 
      media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti; 
      media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti; 
      media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto; 
      media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti; 
    c) altri titoli fino a 2 punti  determinati  secondo  i  seguenti
criteri: 
      0,5  punti  per  tesi  di  carattere  sperimentale  debitamente
documentato secondo quanto indicato nel bando; 
      1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
di ambito medico-sanitario  debitamente  documentata  secondo  quanto
indicato nel bando. 
  Tali titoli non sono riconoscibili  e  computabili  ai  concorrenti
gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne'  ai  concorrenti
gia' titolari di contratto di specializzazione. 
  2.  Espletata  la  prova  d'esame  il  Ministero  redige   un'unica
graduatoria nazionale di merito,  recante  il  punteggio  complessivo
conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella  prova  d'esame.
In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto
il maggior punteggio nella prova  di  esame,  in  caso  di  ulteriore
parita', il candidato con minore eta' anagrafica. La  graduatoria  e'
resa pubblica dal Ministero  entro  venti  giorni  dallo  svolgimento
della prova d'esame. 
  3. Successivamente alla pubblicazione della  suddetta  graduatoria,
ogni candidato, ai fini della successiva  assegnazione  alla  scuola,
deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla  base  delle
procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le tipologie  di
scuola e le sedi di suo  interesse  sulle  quali  e'  disponibile  ad
essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La  scelta  di
almeno una sede per almeno una tipologia di scuola  entro  i  termini
indicati dal bando e' richiesta a pena  di  decadenza  del  candidato
dalla procedura concorsuale. 
  4. Con la  pubblicazione  delle  assegnazioni  dei  candidati  alle
scuole  si  consolidano  definitivamente  gli  effetti  delle  scelte
precedentemente  operate  dagli  stessi  candidati  in   termini   di
tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di  contratto.  Pertanto,
le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte  precedentemente
effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola,  o  sedi  o
tipologie di contratto, producono effetti solo se pervengono, secondo
le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione
delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a  tale
data le suddette rinunce non possono  piu'  esplicare  effetti  sulla
procedura. 
  5. Terminate le operazioni di scelta da parte del  candidato  delle
tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse,  il  Ministero
procede alla pubblicazione  delle  assegnazioni  dei  candidati  alle
specifiche  scuole  presso  cui  risultano  ammessi  in   ordine   di
graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che,
in  relazione  al  numero  dei  posti  disponibili,  sulla  base  del
punteggio  complessivo  riportato  e  sulla  base  delle  scelte   di
tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano collocati  in  una
posizione utile nella graduatoria unica  nazionale,  fatte  salve  le
riserve   di   posti   previste   dall'articolo   757   del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo  n.
368 del 1999 e successive modificazioni. Tra i candidati ammessi alle
scuole di specializzazione e' precluso lo scambio di sede. 
  6.   Terminate   le   operazioni   relative   all'assegnazione    e
all'immatricolazione dei  candidati  alle  scuole,  hanno  inizio  le
attivita'  didattiche  e  non  sono  possibili  subentri   su   posti
eventualmente  rimasti  non  coperti  in   conseguenza   di   mancata
immatricolazione o rinuncia da parte dei  candidati  assegnati  o  di
ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti  in
conseguenza di mancata  immatricolazione  o  rinuncia  da  parte  dei
candidati assegnati o di ogni altra ragione  sono  comunque  oggetto,
compatibilmente  con  le   procedure   ministeriali   in   atto,   di
riassegnazione  nell'ambito  del   contingente   dei   contratti   di
specializzazione per i successivi anni accademici. 
  7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando e'  indicata
la  data  di  inizio  delle  attivita'  didattiche  delle  scuole  di
specializzazione. 
  8. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in  aggiunta  ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o  privati,  nel  rispetto
del numero complessivo di posti  per  i  quali  sono  accreditate  le
scuole e  del  fabbisogno  di  specialisti  a  livello  nazionale.  I
contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano  comunicati  al
Ministero prima della pubblicazione del bando per  il  relativo  anno
accademico. I contratti sono  comunque  assegnati  sulla  base  della
graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'  assicurano   il
finanziamento di tali contratti per tutta  la  durata  del  corso  di
specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le  risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  757  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art. 757  (Formazione  specialistica).  -  1.  Per  le
          esigenze   di   formazione   specialistica   dei    medici,
          nell'ambito dei posti risultanti  dalla  programmazione  di
          cui all'art. 35, comma 1, del decreto  legislativo  n.  368
          del 1999, e' stabilita, d'intesa  con  il  Ministero  della
          difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore
          al 5 per cento per le esigenze di formazione  specialistica
          della sanita' militare. 
              2.  La  ripartizione   tra   le   singole   scuole   di
          specializzazione dei posti riservati, di cui  all'art.  35,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368  del  1999,  e'
          effettuata, sentito il  Ministero  della  difesa,  per  gli
          aspetti relativi alla sanita' militare. 
              3.   Al   personale   in    formazione    specialistica
          appartenente ai ruoli della sanita' militare  si  applicano
          le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo
          n. 368 del  1999,  eccetto  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 37, 39, 40, comma  2,  e  41,  commi  1  e  2.  Al
          personale di cui al presente comma continua  ad  applicarsi
          la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e
          il trattamento economico propria del personale militare. Lo
          stesso  personale  e'  tenuto,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo n. 368 del  1999,  alla  frequenza  programmata
          delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle
          attivita'   assistenziali   funzionali   alla   progressiva
          acquisizione  delle  competenze  previste  dall'ordinamento
          didattico  delle   singole   scuole,   e   in   particolare
          all'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'art.  38  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999.». 
              - Per il testo  dell'art.  35,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.