Art. 5 
 
       Autorita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni 
 
  1. L'accertamento delle violazioni delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e'  svolto  dalle  Camere  di  commercio,  industria
artigianato  e  agricoltura  territorialmente   competenti,   nonche'
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.  All'accertamento  delle
violazioni di cui al presente decreto provvedono  inoltre,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 
  2.  Le sanzioni amministrative di  cui  al  presente  decreto  sono
irrogate  dalle  Camere  di  commercio,   industria   artigianato   e
agricoltura territorialmente competenti. 
  3. Per le violazioni delle disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
1007/2011 si attua la procedura prevista dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24  della  legge  26  novembre
1973, n. 883, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1976, n. 515, e di cui  all'articolo  13  del  citato  decreto
legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1007/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          regolamento (CE)  n.  765/2008  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo  13,  comma  4,  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              - Il testo degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22  e  24
          della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, cosi' recita: 
                «Art. 16. Il venditore e'  tenuto  a  rilasciare,  su
          richiesta  dell'acquirente,  dichiarazione  scritta   della
          corrispondenza delle indicazioni  riportate  sull'etichetta
          con quelle riportate sulla fattura.». 
              «Art.  18.  I   funzionari   dell'ispettorato   tecnico
          dell'industria  ed  eventualmente  degli  altri  enti   cui
          all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli
          agenti di polizia giudiziaria,  possono  prelevare,  ed  il
          detentore e' tenuto a consegnarli,  esemplari  di  prodotti
          tessili per le analisi necessarie  a  determinare  la  loro
          conformita'  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge. Gli esemplari prelevati sono  pagati  al  prezzo  di
          vendita. 
              Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice
          originale. 
              Ogni esemplare prelevato deve essere  sigillato  in  un
          involucro di carta o di tela o  di  plastica,  in  modo  da
          impedirne  la  manomissione  ed  assicurarne  l'integrita':
          l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la
          propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.
          La firma del prelevatore deve in ogni caso  essere  apposta
          sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. 
              Sull'involucro,  inoltre,  in  maniera  che   non   sia
          possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e
          la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura
          di esso e il nome del  detentore.  Ove  questi  rifiuti  di
          firmare se ne fa menzione nel verbale." 
              «Art.  19.  Gli  acquirenti  di  prodotti  tessili   in
          possesso  della  dichiarazione  di  garanzia  di   cui   al
          precedente articolo 16 possono richiedere allo  ispettorato
          tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti  di  cui
          al  precedente  articolo  17  le  analisi  previste   dalla
          presente   legge,   consegnando   esemplari   delle   merci
          acquistate, che dovranno essere sigillati con la  procedura
          prevista dal terzo e quarto comma del  precedente  articolo
          18.  Delle  predette  operazioni  viene  redatto   processo
          verbale in quadruplice originale.». 
              «Art.  20.  Un  originale  del  processo   verbale   e'
          consegnato al detentore ed un  altro  e'  inviato,  insieme
          all'esemplare  che  ne  e'  l'oggetto,  al  direttore   del
          laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21. 
              Nel  caso  previsto  dal  precedente  articolo  19   un
          originale del verbale e' inviato anche al venditore.». 
              «Art. 21. Gli  esemplari  prelevati,  accompagnati  dal
          verbale di cui ai precedenti  articoli  18  e  19,  saranno
          inviati al  direttore  di  una  stazione  sperimentale  per
          tessili  dipendente  dal  Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  o  al   direttore   di   un
          laboratorio chimico  periferico  dipendente  dal  Ministero
          delle   finanze,   i   quali   possono   avvalersi    della
          collaborazione dei  laboratori  di  analisi  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche. 
              Costoro,    accertata    l'integrita'    dei    sigilli
          dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro
          tre mesi alle necessarie analisi,  comunicandone,  a  mezzo
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito  al
          detentore della merce e all'autorita' che  ha  eseguito  il
          prelievo,  la  quale  e'  tenuta  a  darne  a   sua   volta
          comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente  lo
          abbia richiesto.». 
              «Art. 22. Gli interessati possono impugnare i risultati
          delle analisi mediante apposita richiesta di  revisione  da
          inoltrare all'autorita' che ha effettuato il prelievo,  nel
          termine perentorio di quindici giorni a partire  da  quello
          di ricevimento dell'esito delle analisi. 
              Alla richiesta di revisione  debbono  essere  unite  la
          lettera  di  comunicazione  e  la  ricevuta  del  deposito,
          effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000
          per ogni esemplare. 
              L'autorita' che ha effettuato il  prelievo  dispone  di
          conseguenza per l'invio delle analisi e  dell'esemplare,  a
          tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore,  al
          laboratorio  chimico  centrale  delle  dogane   e   imposte
          indirette. 
              Le analisi di revisione debbono essere  eseguite  entro
          il termine massimo di due mesi. 
              Alle analisi di revisione  si  applicano  gli  articoli
          304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di  procedura
          penale. 
              Ove la prima analisi sia  confermata,  tutte  le  spese
          relative ad essa e alla sua revisione  sono  a  carico  del
          richiedente. 
              Ove  la   revisione   sia   risultata   favorevole   al
          richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.». 
              «Art. 24. Quando  dalle  analisi  risultino  violazioni
          alle  norme  della  presente  legge,  l'autorita'  che   ha
          eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione  nei
          termini  della  istanza  di  revisione,  o  nel  caso   che
          l'analisi di revisione confermi quella  di  prima  istanza,
          trasmette entro quindici giorni  le  denunce  all'autorita'
          giudiziaria.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1976, n. 515 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 1976, n. 199, S.O. 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 22 maggio 1999, n. 194, cosi' recita: 
                «Art.  13  (Controlli).  -  1.  I   controlli   della
          conformita'  dei  prodotti  tessili  alle  indicazioni   di
          composizione previste dal presente decreto sono  effettuati
          secondo  i  metodi  di  analisi  previsti  dalla  normativa
          vigente. A tal fine le percentuali in  fibre  di  cui  agli
          articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa
          anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di
          cui all'allegato II,  previa  eliminazione  degli  elementi
          indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b),  c),  d)
          ed e) e comma 3.».