Art. 5 Conflitti di interesse 1. Si applica l'articolo 42 del codice. Per «personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.