Art. 5
Salute e sicurezza
1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza
ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e' certificata e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata con la formazione
specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura
ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione
tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante
nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi
territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale
formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti
nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalita' e-learning, anche in
convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la
formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre
2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme piu' idonee di collaborazione, integrazione e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di studenti ammessi in una
struttura sia determinato in funzione delle effettive capacita'
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche' in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la
medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al
rapporto di 5 a 1 per attivita' a rischio alto, non superiore al
rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio medio, non superiore al
rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza e' garantita la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attivita' di alternanza, in
presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, con
relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture
assicurative devono riguardare anche attivita' eventualmente svolte
dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura
ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'art. 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza
dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di
cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate,
con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15
ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano piu' di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli
obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il
credito formativo per la durata e per i contenuti della
formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo e i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione e
universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b), del
presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro.».
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
[a) in fase preassuntiva];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
- Si riportano gli articoli 1 e 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
«Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa,
ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonche' delle persone comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego
di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la
regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci
o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34 del regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207,
concernente norme per la navigazione area, convertito nella
legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii
minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi
il trattamento e la lavorazione delle materie estratte,
anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi
o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. Sono
considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti
tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per
effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio
direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti
suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai
nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali,
nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente
articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita'
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di
aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne
usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto.».
«Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al
lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla
legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi,
gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di
prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2),
alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lettere a) e b), del Concordato tra la Santa sede e
l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e
l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio,
comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto.».