Art. 5 Aiuti concedibili 1. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' rappresentato dal tasso di riferimento. 2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 3. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 4. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la concessione dell'aiuto e' subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilita' dello scenario controfattuale, con le modalita' specificate all'art. 6, comma 3. L'intensita' dell'aiuto e' commisurata alla verifica della proporzionalita' dell'aiuto stesso, secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 4. 6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione e' realizzata secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 5. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA. 8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.