Art. 5 Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole «diritti reali di garanzia» sono sostituite dalle parole «diritti reali di godimento». 2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' soppresso; b) al comma 5, in principio, sono aggiunte le parole: «Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,»; c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilita' con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno e' eseguita con le modalita' di cui al successivo art. 6-bis.». 3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera c), le parole «appartenenti alla Classe d'uso II e classificati» sono soppresse. 4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono inserite le parole: «(come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011)»; b) al comma 7 le parole «livello operativo» sono sostituite con le parole «costo parametrico»; c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.»; d) al comma 12, in fine, dopo le parole «di nuova costruzione» sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei costi di demolizione». 5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). - 1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne da' comunicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 1, al richiedente. 4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo puo' comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.» 6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, e' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario puo' inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purche' queste siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.». 7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il contributo per le spese di cui al comma 1 e' corrisposto con le modalita' di cui all'art. 14 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all'attivita' professionale svolta.». 8. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2018»; b) al comma 2, in fine, dopo la lettera f. e' aggiunta la seguente: «g. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente ordinanza.»; c) al comma 3, la lettera b) e' soppressa; d) al comma 4, lettera b), dopo il punto vi. e' inserito il seguente: «vi-bis. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;»; e) al comma 4, le lettere d), ed e) sono soppresse; f) al comma 4, lettera f), le parole da «e di non avere» fino alla fine sono soppresse. 9. All'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 12, trasmette al comune territorialmente competente, con le modalita' informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia dell'intervento.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo puo' basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti e' consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilita' di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente.»; c) i commi 5 e 6 sono soppressi; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento e' interessato da abusi parziali o totali, ancorche' per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilita'.»; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il termine di cui al comma 4 e il comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l'istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell'istanza di sanatoria.». 10. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10, e purche' l'accertamento di cui al precedente comma 1 abbia avuto esito positivo, l'Ufficio speciale, previa verifica degli esiti dell'istruttoria sulla conformita' urbanistica dell'intervento e dando priorita' alle istanze relative a unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed il parere della conferenza regionale con le modalita' di cui al successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e' sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10.»; c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale: a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016; d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore conordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.». d) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il comune mediante la procedura informatica.»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 10, il termine di cui al comma 2 del presente articolo e' di venti giorni e inizia a decorrere dal momento in cui l'Ufficio speciale riceve la comunicazione delle determinazioni definitive del comune in ordine all'istanza di sanatoria ed alla ammissibilita' dell'intervento di ricostruzione. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha comunicato le determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente art. 10.». 11. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all'art. 7, comma 1.». 12. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 7, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento di un anticipo, fino al 20% dell'importo ammissibile a contributo, con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all'Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo, allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all'anticipo richiesto. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessita' e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; b) al comma 4, in fine, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle parole «lettera d)»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all'art. 7, comma 2, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all'Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto». 13. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. All'intervento unitario di cui al comma 5 puo' procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.». 14. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, le parole da «entro 150 giorni» a «decreto-legge n. 189/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge». 15. All'art. 18 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari utilizzabili.». 16. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, le parole da «effettuate le verifiche» sono sostituite dalle parole: «all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune». 17. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7 le parole «ed a quelli a destinazione pubblica» sono soppresse. 18. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita' competenti, quali: a) fasce fluviali a maggiore pericolosita' o a maggiore rischio di esondazione; b) aree suscettibili di instabilita' dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavita' sotterranee instabili. 2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita' e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorita' competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purche' gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione. 4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell'Autorita' competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche, individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. 5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo' essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.».