Art. 5 Raccolta e trasporto occasionali 1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita' che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose. 2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attivita' svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive. Roma, 1° febbraio 2018 Il direttore generale: Grillo