Art. 5 
 
 
              Comunicazioni preventive di arrivo merce 
 
  Gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane
una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando  i  servizi
resi disponibili dal Sistema informatico biologico  (SIB)  entro  tre
giorni antecedenti l'arrivo di ogni  partita  al  punto  di  ingresso
doganale. 
  Le  eventuali  modifiche  alle  comunicazioni  di  cui   al   comma
precedente, devono essere trasmesse dagli importatori  entro  24  ore
antecedenti la data di arrivo prevista. 
  Le  procedure  operative  per  l'utilizzazione  dei  servizi   resi
disponibili  dal  SIB  e  dedicati  alle  disposizioni  del  presente
articolo sono  reperibili  presso  il  portale  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  L'importatore, ove  richiesto  dalle  autorita'  competenti  o  dal
proprio Organismo di controllo, e' obbligato a fornire ogni eventuale
integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.