Art. 5 Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento 1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non e' previsto alcun compenso.