Art. 5 
 
                        Ulteriori adempimenti 
 
  1. L'Autorita' marittima, presso  la  cui  giurisdizione  e'  stato
effettuato   l'arresto   temporaneo   obbligatorio,   provvede   alla
conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi  la  data
dell'arresto temporaneo, al fine di  eventuali  futuri  controlli  da
parte dell'Autorita' di  gestione,  dell'Autorita'  di  Audit,  della
Commissione europea e/o della Corte dei conti europea. 
  2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel  momento
in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei  logbook
cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.