Art. 5 
 
         Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 
                  del decreto legislativo n. 1/2018 
 
  1.  Il  commissario  delegato  provvede  all'istruttoria   per   la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione   Emilia-Romagna,
impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente  ordinanza
entro  il  limite  massimo  di  euro  100.000,00.  Gli  esiti   delle
istruttorie sono trasmessi al Dipartimento  della  protezione  civile
che, esperiti i  previsti  procedimenti  di  verifica,  autorizza  il
commissario delegato  a  procedere  alla  liquidazione  dei  rimborsi
spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.