(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione   di   dati   ed   elementi   conoscitivi,   da    parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al  fine  di  consentire
loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 3, di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.