Art. 5 
 
                      Procedimenti disciplinari 
 
  1. Fino all'adozione, da parte  del  Ministero  della  salute,  dei
regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive   modificazioni,
disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti
disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,  i  procedimenti
disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina  in
carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata  in  vigore
della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto
a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica  dell'Albo,
il Consiglio di disciplina decidente e' integrato  da  un  numero  di
iscritti  al  settore   Fisica   dell'Albo,   individuati,   mediante
sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo dell'Ordine
dei chimici e dei fisici di appartenenza del  soggetto  sottoposto  a
procedimento, tale da garantire la maggioranza di un membro  rispetto
al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo.